Cassazione Penale, Sentenza n. 10236/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Beleshku è stato condannato per il reato di cui all'art. 651 cod. pen. per essersi rifiutato di declinare le proprie generalità durante un controllo di polizia municipale a Prato il 27/01/2010. In Cassazione ha contestato: 1) la mancanza di motivazione sull'identificazione, sostenendo che il cartellino foto-segnaletico cui si fa riferimento non è stato versato in atti; 2) l'assenza di spiegazioni circa la ragione del rifiuto di declinare le generalità, ipotizzando che potesse derivare dalla tutela delle minoranze linguistiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che si trattasse di una rinnovata discussione di fatti già valutati dal giudice di merito (sindacato inammissibile in Cassazione). Ha ritenuto sufficiente la prova di identificazione basata sulla dichiarazione testimoniale degli agenti che avevano visionato il cartellino foto-segnaletico, anche se il cartellino non era stato versato in atti, e ha escluso che ciò rendesse il quadro probatorio fragile dato l'assenza di elementi che dimostrassero mendacio degli operanti. Ha inoltre ritenuto inammissibile l'ipotesi difensiva relativa alla tutela delle minoranze linguistiche come ricostruzione meramente ipotetica. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di 3.000 euro alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 651 cod. pen.
Norma applicata per la condanna: rifiuto di declinare le generalità agli organi di polizia giudiziaria. La Corte ha ritenuto provato l'elemento materiale e la responsabilità ai sensi di tale articolo.
principio di limitata sindacabilità della prova in Cassazione
Non si tratta di una norma testuale citata nel testo, ma la Corte ha applicato il principio secondo cui la Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti e delle prove salvo vizi di diritto; dunque sono inammissibili i motivi volti a riformulare o reinterpretare il materiale probatorio senza censurare un vizio di motivazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per riconsiderare la valutazione di fatto o la credibilità della prova: i motivi che consistono nel riproporre alternative ricostruttive dei fatti sono inammissibili.
- La testimonianza degli agenti che dichiarano di aver visionato un documento identificativo e di aver riconosciuto il soggetto ha valore probatorio anche se il documento stesso non è stato materialmente versato in atti, salvo che non emerga elemento che dimostri mendacio o contrasto rilevante nella prova.
- Per impugnare con successo una sentenza in Cassazione occorre evidenziare vizi di diritto o carenze logiche e giuridiche nella motivazione, non solo prospettare possibili spiegazioni alternative dei fatti (es. motivi culturali o linguistici del rifiuto a fornire le generalità).
- Se si vuole contestare l'identificazione, è necessario produrre elementi specifici che mettano in dubbio la veridicità o l'attendibilità della dichiarazione degli agenti (contraddizioni, alibi, documentazione alternativa), altrimenti la valutazione di merito prevale.
- Le eccezioni meramente ipotetiche o le ricostruzioni non supportate da prove concrete non costituiscono motivo idoneo in sede di legittimità.
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