Cassazione Penale, Ordinanza n. 13972/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi lasciato ferma la sentenza di appello, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato contestato e rideterminato il trattamento sanzionatorio con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna per tentato furto e, al tempo stesso, rideterminato la pena riconoscendo l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. L'unico motivo deduceva violazione di legge, sostenendo la nullità della sentenza per mancanza di elementi probatori sufficienti a fondare la responsabilità penale e lamentando il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto il motivo generico, perché formulato in termini meramente assertivi e privo delle specifiche ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a sostegno delle richieste.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato come norma che integra la fattispecie di tentativo nel reato oggetto di condanna
art. 624 c.p.
norma incriminatrice del furto, nella forma oggetto di conferma in appello
art. 62 n. 4 c.p.
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, riconosciuta in appello ai fini della rideterminazione della pena
art. 129 c.p.p.
invocato dalla difesa per chiedere il proscioglimento immediato; la Corte rileva che il motivo sul punto è generico
art. 606 c.p.p.
richiamato implicitamente dal riferimento alla deduzione di violazione di legge in cassazione, con necessità di specificità del motivo
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in enunciazioni astratte, prive di specifiche argomentazioni in diritto e di concreti dati fattuali idonei a sorreggere la censura.
- La doglianza di mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da allegazioni puntuali che evidenzino l'evidenza della causa di proscioglimento; una mera contestazione della sufficienza della prova non basta.
- La censura sulla responsabilità penale non può essere formulata in modo assertivo o generico, ma deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare con precisione gli errori denunciati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, restano ferme le statuizioni di merito e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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