Risoluzione n. 225 del 18/08/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate stabilisce che le spese sostenute da una società per ospitalità alberghiera e per vitto e bevande offerte a clienti e accompagnatori non sono integralmente deducibili, ma devono essere assoggettate al limite del 75% previsto dall’art. 109, comma 5, del TUIR. L’integrale deducibilità è riconosciuta solo in fattispecie specifiche già chiarite in prassi, come buoni pasto e tour operator.
Deducibilità al 75% delle spese di ospitalità alberghiera e somministrazione di alimenti e bevande
Deducibilità delle spese di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande
La risoluzione affronta l’interpretazione dell’art. 109, comma 5, del TUIR, con riferimento alle spese di ospitalità alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute da una società nei confronti di clienti e accompagnatori. L’Amministrazione finanziaria chiarisce che tali costi, nel caso esaminato, non sono integralmente deducibili e devono invece rispettare il limite del 75% previsto dalla norma.
Quesito posto dalla società istante
La ALFA S.p.A. rappresenta di sostenere, nell’ambito della propria attività, spese di ospitalità alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande verso clienti e loro accompagnatori, secondo una prassi consolidata del settore. Tali costi, unitamente al costo del personale, incidono in modo rilevante sulla produzione del servizio offerto e si attestano mediamente intorno al 10% del valore della produzione nel periodo 2004-2008.
La società chiede se queste spese debbano essere soggette al limite di deducibilità del 75% previsto dall’art. 109, comma 5, del TUIR.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’istante richiama le circolari n. 53/E del 5 settembre 2008 e n. 6/E del 3 marzo 2009, sostenendo che il limite del 75% dovrebbe riguardare solo le spese di vitto e alloggio non chiaramente inerenti alla produzione dei ricavi e del reddito d’impresa. Secondo la società, quando l’ospitalità o la somministrazione di alimenti e bevande costituiscono un elemento essenziale dell’offerta al cliente, tali spese dovrebbero essere deducibili integralmente perché inerenti e direttamente riferibili alla produzione del reddito, pur non essendo oggetto diretto dell’attività esercitata.
Inquadramento normativo
L’Agenzia richiama l’art. 83, comma 28-quater, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha inserito nell’art. 109, comma 5, del TUIR la disposizione secondo cui le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui all’art. 95, comma 3, sono deducibili nella misura del 75%.
Viene inoltre ribadito che il limite del 75% non deroga ai principi ordinari di inerenza che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa, ma costituisce il tetto massimo di deducibilità per tali spese.
Chiarimenti di prassi richiamati
La risoluzione richiama due documenti precedenti:
- la circolare n. 53/E del 5 settembre 2008, che afferma che il limite del 75% non consente la deduzione di spese che, pur rientrando nella tipologia in esame, non soddisfano il requisito di inerenza all’attività d’impresa;
- la circolare n. 6/E del 3 marzo 2009, che ammette l’integrale deducibilità in fattispecie limitate, in particolare:
- l’impresa che distribuisce buoni pasto e rimborsa ai pubblici esercizi convenzionati l’importo dei ticket;
- il soggetto che svolge attività di tour operator.
In tali casi, l’integrale deducibilità è giustificata dal fatto che, nel primo caso, il costo concorre direttamente alla produzione dei ricavi, mentre nel secondo costituisce un componente essenziale dei servizi turistici offerti ai consumatori finali.
Valutazione del caso concreto
Per il caso esaminato, l’Agenzia osserva che le spese di ospitalità alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande sono sostenute per offrire un servizio gratuito a clienti e accompagnatori, ma tale servizio non è considerato un componente imprescindibile dell’attività svolta.
L’ospitalità resa ai clienti, pur essendo correlata all’oggetto sociale, è qualificata come elemento solo indirettamente collegato alla produzione dei ricavi, alla stregua di altri costi di produzione, e come semplice elemento addizionale del servizio offerto. Per questo motivo, il collegamento tra tali spese e i ricavi d’impresa non è ritenuto assimilabile alle fattispecie già riconosciute come integralmente deducibili nella circolare n. 6/E del 2009.
Conclusione dell’Agenzia
L’Amministrazione finanziaria non condivide la soluzione interpretativa proposta dalla società e conclude che le spese in questione devono essere assoggettate al limite di deducibilità del 75%, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 109, comma 5, del TUIR.
Viene inoltre precisato che tali spese rientrano nell’ambito di applicazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 18 ago 2009Risoluzione n. 226 del 18/08/2009
- Risoluzione · 18 ago 2009Risoluzione n. 227 del 18/08/2009
- Risoluzione · 18 ago 2009Risoluzione n. 228 del 18/08/2009
- Risoluzione · 18 ago 2009Risoluzione n. 229 del 18/08/2009
- Risoluzione · 19 ago 2009Risoluzione n. 231 del 19/08/2009
- Risoluzione · 19 ago 2009Risoluzione n. 230 del 19/08/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →