Risoluzione n. 231 del 19/08/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione dichiara inammissibile un’istanza di interpello della Regione per difetto di legittimazione della sottoscrizione. Nel merito, chiarisce che gli enti pubblici non inclusi nelle tabelle A e B della legge n. 720/1984 e non rientranti nelle estensioni del provvedimento del 23 marzo 2009 non possono usare l’F24 EP e devono continuare con bollettino postale o girofondi. Precisa inoltre che l’estensione dell’F24 EP del 23 marzo 2009 riguarda tutti i tributi erariali amministrati dall’Agenzia delle Entrate, ma l’uso effettivo resta subordinato all’istituzione dei relativi codici tributo.
Modalità di pagamento dell’Irap da parte degli enti pubblici non ricompresi nelle tabelle A e B della legge n. 720/1984
Modalità di pagamento dell’Irap e altri tributi per gli enti pubblici
La risoluzione affronta due profili: da un lato l’ammissibilità di un interpello presentato dalla Regione, dall’altro le modalità di versamento dell’Irap e degli altri tributi da parte di enti pubblici non compresi tra quelli autorizzati a utilizzare il modello F24 EP. Il documento interpreta il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23 marzo 2009 e richiama le disposizioni già previste dal provvedimento dell’8 novembre 2007.
Inammissibilità dell’istanza di interpello
L’Agenzia rileva preliminarmente che l’istanza è inammissibile per difetto dei requisiti richiesti dall’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209. In particolare, l’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:
- i dati identificativi del contribuente e, se presente, del legale rappresentante;
- la sottoscrizione del contribuente o del legale rappresentante.
Nel caso esaminato:
- mancano i dati identificativi del legale rappresentante;
- l’istanza è stata sottoscritta dal responsabile del Settore Politiche Fiscali, soggetto che non rappresenta istituzionalmente l’ente;
- la rappresentanza legale spetta invece al Presidente della Regione.
Per tale motivo, l’interpello è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva, in linea con quanto già chiarito nella risoluzione n. 115 del 24 maggio 2007. La risposta, pertanto, non produce gli effetti tipici dell’interpello e viene resa nell’ambito della generale attività interpretativa richiamata dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 99 del 18 maggio 2000.
Ambito del modello F24 EP previsto dal provvedimento dell’8 novembre 2007
L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo relativo al modello di versamento “F24 enti pubblici”, istituito dall’articolo 1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’8 novembre 2007, adottato in attuazione degli articoli 4, 5, 7 e 10, comma 2, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 ottobre 2007.
Tale modello è previsto per il pagamento di:
- Irap;
- ritenute alla fonte;
- addizionali regionali e comunali all’Irpef.
Il provvedimento individua come soggetti obbligati all’utilizzo del modello:
- gli enti pubblici della tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720;
- gli enti pubblici della tabella B allegata alla medesima legge.
Estensione del modello F24 EP del 23 marzo 2009
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2009 estende l’utilizzo del modello F24 EP alle amministrazioni pubbliche individuate dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007 e del 22 ottobre 2008.
La risoluzione chiarisce che, per le istituzioni scolastiche, era già stata prevista l’autorizzazione all’utilizzo del modello F24 ordinario con circolare n. 41 del 28 dicembre 2007, mediante l’istituzione di uno specifico codice tributo con risoluzione n. 51 del 15 febbraio 2008.
Enti pubblici non ricompresi nelle tabelle A e B
Per gli altri enti pubblici non compresi nelle tabelle A e B della legge n. 720/1984, la risoluzione afferma che non si applica né l’articolo 1 del provvedimento del 23 marzo 2009 né le istruzioni operative collegate alle risoluzioni citate.
In assenza di appositi codici tributo, tali enti non possono utilizzare il modello F24 ordinario e devono continuare a effettuare i versamenti con le modalità tradizionali previste dall’articolo 1 del decreto interministeriale 24 marzo 1998, cioè:
- bollettini di conto corrente postale;
- operazioni di girofondi.
Estensione dell’F24 EP a tutti i tributi erariali
Sul secondo quesito, la risoluzione interpreta l’articolo 7 del provvedimento del 23 marzo 2009, che estende l’utilizzo del modello F24 “enti pubblici” al versamento di tutti i tributi erariali amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Ne deriva che il modello può essere usato non solo per i tributi già indicati dall’articolo 1, comma 2, del provvedimento dell’8 novembre 2007, cioè:
- Irap;
- ritenute alla fonte IRPEF;
- addizionale comunale all’Irpef;
- addizionale regionale all’Irpef;
ma anche per gli altri tributi erariali.
Tuttavia, l’articolo 7, comma 2, prevede che con successive risoluzioni siano istituiti i codici tributo e impartite le ulteriori istruzioni operative per la compilazione dei modelli. Pertanto, fino all’istituzione degli specifici codici tributo, i soggetti interessati devono continuare a utilizzare le modalità di versamento precedentemente in uso.
Conclusioni operative
La risoluzione conclude quindi che:
- l’istanza è inammissibile per difetto di legittimazione attiva;
- l’F24 EP è riservato agli enti espressamente individuati e alle amministrazioni pubbliche estese dal provvedimento del 23 marzo 2009;
- gli altri enti pubblici devono continuare a versare mediante bollettino postale o girofondi fino all’attivazione dei relativi codici tributo;
- l’estensione del modello F24 EP riguarda tutti i tributi erariali, ma la concreta utilizzabilità dipende dall’adozione dei codici e delle istruzioni operative successive.
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