Risoluzione n. 228 del 18/08/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per l’estromissione agevolata di immobili strumentali dal regime d’impresa, il perfezionamento può desumersi dal versamento dell’imposta sostitutiva e dall’oggettiva congruità del pagamento, anche se il quadro RQ non era stato compilato nella dichiarazione originaria. La mancata indicazione in dichiarazione è sanabile con dichiarazione integrativa a favore del contribuente, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998.
Estromissione agevolata dei beni immobili strumentali e sanatoria della mancata compilazione del quadro RQ
Estromissione agevolata dei beni immobili strumentali
La risoluzione affronta il caso dell’estromissione agevolata degli immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale, prevista dall’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il documento chiarisce come debba essere valutata la mancata compilazione del quadro RQ del modello Unico 2008, a fronte del versamento integrale dell’imposta sostitutiva.
Quesito del contribuente
Il contribuente aveva aderito alla disciplina agevolata e aveva versato integralmente la relativa imposta sostitutiva. Per mera dimenticanza non aveva compilato il quadro RQ, righi 17-21 della Sezione IV, del Modello Unico 2008 entro il termine ordinario di presentazione del 30 settembre 2008. Resosi conto dell’omissione, aveva presentato in data 8 aprile 2009 una dichiarazione integrativa con il quadro RQ precedentemente omesso.
Il contribuente richiama la circolare n. 39/E del 15 aprile 2008, secondo cui l’opzione sembrava perfezionarsi con il pagamento dell’imposta sostitutiva, e osserva che la stessa circolare riteneva perfezionata l’estromissione con il versamento della prima rata, senza che l’omesso versamento delle rate successive ne determinasse l’inefficacia. Alla luce della successiva risoluzione n. 82/E del 30 aprile 2009, che attribuisce rilievo alla compilazione del quadro RQ e consente di sanare l’omissione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, il contribuente chiede se l’estromissione possa considerarsi perfezionata anche senza aver presentato la dichiarazione rettificativa nei termini indicati da tale risoluzione.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo il contribuente, l’estromissione sarebbe comunque correttamente avvenuta perché la volontà di procedere sarebbe risultata in modo inequivoco sia dai comportamenti concludenti, come indicato dalla circolare n. 39/E del 2008, sia dal tempestivo pagamento dell’intera imposta sostitutiva alle scadenze di legge.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo richiamando l’articolo 1, comma 37, della legge n. 244/2007, che consente l’esclusione degli immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale mediante pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP. La base imponibile è data dalla differenza tra il valore normale del bene e il relativo valore fiscale. Il versamento è previsto in tre rate:
- prima rata pari al 40% dell’imposta sostitutiva dovuta, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007;
- seconda rata pari al 30%, maggiorata degli interessi, entro il 16 dicembre 2008;
- terza rata pari al 30%, maggiorata degli interessi, entro il 16 marzo 2009.
La risoluzione richiama poi la risoluzione n. 82/E del 30 marzo 2009, che ha chiarito come l’estromissione si perfezioni con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva, precisando che l’omesso, insufficiente o tardivo versamento non incide sul perfezionamento dell’operazione. Nello stesso documento era stato anche affermato che l’eventuale mancata compilazione del quadro RQ, sezione IV, del Modello Unico PF 2008 può essere sanata entro il termine di 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del DPR n. 322/1998.
Valutazione del caso concreto
Nel caso esaminato, il contribuente ha versato integralmente l’imposta sostitutiva nei termini previsti, ma non ha compilato il quadro RQ, sezione IV, del Modello Unico PF 2008. L’Agenzia distingue questa situazione da quella dell’omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva, nella quale la volontà di avvalersi del regime deve necessariamente emergere dalla dichiarazione ordinaria.
Nel caso specifico, invece, la volontà di procedere all’estromissione risulta oggettivamente dal versamento congruo dell’imposta, effettuato con riferimento a un cespite individuato mediante la tariffa d’estimo catastale, parametro che consente di collegare il pagamento all’operazione agevolata. La mancata compilazione del quadro RQ viene quindi qualificata come errore od omissione sanabile mediante dichiarazione integrativa, e non come ripensamento su una scelta già compiuta.
Esito e disciplina applicabile alla rettifica
L’Agenzia conclude che, trattandosi di rettifica della dichiarazione a favore del contribuente, è corretta l’integrazione presentata ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998, nei termini e con le modalità indicate nel paragrafo 3.2 della circolare n. 6 del 25 gennaio 2002. Di conseguenza, la mancata compilazione originaria del quadro RQ non impedisce, nel caso di specie, di considerare perfezionata l’estromissione, purché l’omissione sia regolarizzata come dichiarazione integrativa a favore del contribuente.
Vigilanza degli uffici
La risoluzione si chiude disponendo che le Direzioni regionali e provinciali vigilino affinché le istruzioni e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.
Testo integrale
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