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Risoluzione

Risoluzione n. 229 del 18/08/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la TOSAP pagata per l’occupazione del suolo pubblico necessaria ai ponteggi rientra tra i costi strettamente collegati al recupero edilizio e può quindi concorrere alla detrazione IRPEF del 36% per ristrutturazioni, senza necessità di pagamento tramite bonifico.

Detraibilità della TOSAP nelle ristrutturazioni edilizie

Detraibilità della TOSAP nei lavori di ristrutturazione edilizia

La risoluzione affronta il tema della detrazione d’imposta del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con particolare riferimento alla TOSAP versata dal condominio per l’occupazione del suolo pubblico necessaria all’installazione dei ponteggi. L’Agenzia chiarisce se tale spesa possa essere inclusa tra quelle agevolabili.

Quesito posto dal contribuente

Il condominio istante riferisce di sostenere, per la ristrutturazione della palazzina sulle parti condominiali, spese per:

  • la ditta esecutrice dei lavori;
  • il professionista;
  • il pagamento della TOSAP relativa all’area necessaria per i ponteggi.

Il quesito riguarda la possibilità di considerare la TOSAP come spesa sulla quale calcolare la detrazione del 36% prevista per le ristrutturazioni edilizie.

Posizione del contribuente

L’istante ritiene che la TOSAP rientri tra le spese detraibili, poiché rappresenta un onere indispensabile per la realizzazione dell’intervento edilizio.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, successivamente prorogato e modificato, da ultimo dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La norma consente la detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, di una quota pari al 36% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati:

  • sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • sulle singole unità immobiliari.

Viene inoltre richiamato il decreto del Ministro delle Finanze 18 febbraio 1998, n. 41, come modificato dal decreto interministeriale 9 maggio 2002, n. 153, che disciplina le modalità di applicazione della detrazione.

Spese detraibili secondo i chiarimenti amministrativi

L’Agenzia richiama la circolare 11 maggio 1998, n. 121/E, che aveva già ripreso quanto affermato dalla circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E, individuando le spese ammesse al calcolo della detrazione. Tra queste sono indicate:

  • spese per la progettazione e altre prestazioni professionali connesse;
  • spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);
  • spese per l’acquisto dei materiali;
  • compensi per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • spese per perizie e sopralluoghi;
  • IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
  • oneri di urbanizzazione;
  • altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti previsti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

L’elenco non è tassativo, in quanto il punto 9 ha funzione residuale e comprende costi ulteriori rispetto a quelli espressamente menzionati, purché connessi all’intervento edilizio.

Qualificazione della TOSAP

Secondo l’Agenzia, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata per disporre dello spazio pubblico necessario all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione è un onere strettamente collegato alla realizzazione dell’intervento edilizio. Per tale ragione è riconducibile tra i costi di cui al punto 9 della circolare 121/E del 1998 e, quindi, può essere considerata ai fini della detrazione.

Modalità di pagamento e riconoscimento del beneficio

L’Agenzia precisa che il versamento della TOSAP mediante conto corrente intestato al concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo non impedisce l’applicazione del beneficio fiscale.

Tale conclusione è coerente con i chiarimenti contenuti nell’appendice alle istruzioni del modello Unico Persone Fisiche, nella voce relativa alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con riferimento a:

  • oneri di urbanizzazione;
  • imposta di bollo;
  • diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori.

Per tali spese non è richiesto il pagamento mediante bonifico, poiché si tratta di versamenti effettuati con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni.

Conclusione

La risoluzione conclude che la TOSAP sostenuta per l’occupazione del suolo pubblico necessaria ai lavori di ristrutturazione rientra tra gli oneri strettamente collegati all’intervento edilizio e può quindi concorrere alla detrazione del 36%. Il pagamento con modalità diverse dal bonifico non esclude il diritto al beneficio, se effettuato secondo le modalità previste per il tributo.

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