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Ordinanza

Ordinanza n. 1385/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale di Palermo oggetto di ricorso per l’annullamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte privata ha proposto ricorso davanti al giudice amministrativo chiedendo l’annullamento di una sentenza del Tribunale di Palermo. Nel corso del giudizio è emersa una questione relativa alla documentazione depositata: quella originariamente prodotta risultava non utilmente fruibile o illeggibile, circostanza non imputabile alla parte. Quanto alla documentazione depositata in riscontro a una precedente ordinanza resa ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., non era chiaro se la firma digitale apposta dal magistrato redattore della sentenza oggetto del giudizio fosse originale oppure se fosse necessaria una copia asseverata della sentenza. Il giudice ha ritenuto necessario consentire alle parti un pieno contraddittorio su tale profilo e ha assegnato alla ricorrente un termine per precisare e documentare meglio la questione.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda principale. Ha ritenuto non imputabile alla ricorrente la mancata fruibilità o leggibilità della documentazione depositata in origine, ma ha rilevato un’incertezza sull’autenticità della firma digitale presente nella documentazione successivamente prodotta e sull’eventuale necessità di depositare una copia asseverata della sentenza. Per economia dei mezzi processuali e per garantire il pieno contraddittorio, ha disposto la fissazione di una nuova camera di consiglio e ha assegnato alla ricorrente dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per precisare e documentare il rilievo. La nuova camera di consiglio è stata fissata al 28 maggio 2026. Non risulta adottata una decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base dell’ordinanza che ha consentito al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio e di acquisire precisazioni e documentazione nel rispetto del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando la documentazione originariamente depositata risulta inutilizzabile o illeggibile per cause non imputabili alla parte, tale circostanza non può essere automaticamente posta a suo carico senza consentirle di regolarizzare o precisare la produzione.
  • Se permane un’incertezza sull’autenticità della firma digitale apposta su una sentenza prodotta in giudizio o sulla necessità di una copia asseverata, il giudice deve consentire alle parti il pieno contraddittorio e può assegnare un termine per la produzione di chiarimenti e documenti.
  • In presenza di una questione documentale potenzialmente rilevante per la decisione, il giudice può rinviare la trattazione a una nuova camera di consiglio per acquisire precisazioni, in applicazione dell’economia dei mezzi processuali e della garanzia del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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