Cassazione Civile, Ordinanza n. 35710/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un'associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato un avviso di accertamento per omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini IVA, IRAP e ritenute relative all'anno d'imposta 2007. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva dichiarato inammissibile il gravame ritenendo che, al momento della proposizione dell'appello, l'associazione fosse già estinta, perché aveva comunicato la cessazione dell'attività all'Anagrafe tributaria in data 31.12.2013. Nel ricorso per cassazione l'associazione deduceva: (i) violazione degli artt. 28, 31, 36 ss. e 2495 c.c. e delle disp. att. c.c., sostenendo che l'estinzione dell'associazione non riconosciuta non consegue automaticamente allo scioglimento ma solo all'esaurimento dei rapporti pendenti; (ii) omesso esame del fatto che non vi era stata cancellazione dal registro delle imprese, ma solo comunicazione di cessazione all'Anagrafe tributaria; (iii) nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sul merito della pretesa tributaria, essendo stato ritenuto assorbente il difetto di legittimazione processuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione e ha condannato la ricorrente alle spese. La ragione decisiva è stata il difetto di legittimazione processuale del soggetto ricorrente e, prima ancora, del precedente appello: la Corte ha distinto lo scioglimento dell'associazione non riconosciuta dalla sua estinzione e ha ritenuto che, nel caso concreto, la cessazione comunicata all'Anagrafe tributaria facesse presumere il verificarsi di una causa di estinzione ex art. 27 c.c., con conseguente perdita della capacità di stare in giudizio. Pur rilevando che il ricorso di primo grado era stato proposto quando l'associazione era ancora esistente, ha affermato che l'appello e il ricorso per cassazione provenivano da un soggetto non più legittimato. Ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28 c.c.
Richiamato nel motivo per contestare la disciplina dello scioglimento/estinzione delle associazioni; la Corte nega che, per le associazioni non riconosciute, operi il regime delle associazioni riconosciute.
art. 31 c.c.
Richiamato insieme alle norme sulla liquidazione; la Corte precisa che tali disposizioni si applicano alle associazioni riconosciute, non a quelle non riconosciute estinte per cause dell'art. 27 c.c.
art. 36 c.c.
Evocato dal ricorrente; la Corte ribadisce la distinzione tra associazioni riconosciute e non riconosciute quanto a estinzione e capacità processuale.
art. 2495 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di cancellazione; la Corte esclude l'applicazione analogica del regime societario alla fattispecie dell'associazione non riconosciuta estinta.
artt. 11-20 disp. att. c.c.
Richiamati dal ricorrente; la Corte afferma che il procedimento di liquidazione previsto per le associazioni riconosciute non si applica alle associazioni non riconosciute.
art. 21 c.c.
Lo scioglimento deliberato dell'associazione non riconosciuta non determina automaticamente l'estinzione se restano rapporti pendenti; in tale ipotesi opera il principio di ultrattività fino alla definizione dei rapporti.
art. 27 c.c.
Per le associazioni non riconosciute l'estinzione si produce ipso facto al verificarsi delle cause ivi previste; nel caso concreto la cessazione comunicata è stata letta come indice di estinzione.
art. 30 c.c.
Richiamato per descrivere il procedimento liquidatorio delle associazioni riconosciute, non applicabile al caso concreto.
art. 38 c.c.
L'avviso può essere notificato all'ultimo legale rappresentante anche quale responsabile diretto e solidale e quale successore dell'associazione estinta.
art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
L'intestazione dell'atto all'associazione cessata è irrilevante ai fini della validità quando la notificazione sia rivolta al soggetto succeduto/ultimo legale rappresentante.
art. 380-bis c.p.c.
Norma sul procedimento camerale preliminare richiamata per dare atto della proposta del relatore e del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma del vizio di violazione di legge invocata per i primi motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma del vizio motivazionale invocata per lamentare l'omesso esame della mancata cancellazione dal registro delle imprese.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per denunciare la nullità della sentenza/procedimento per omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 56 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo di nullità per il giudizio tributario d'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per le associazioni non riconosciute, lo scioglimento e l'estinzione non coincidono necessariamente: se lo scioglimento è deliberato ma permangono rapporti giuridici pendenti, l'ente resta in vita fino alla loro definizione e può stare in giudizio tramite gli organi ordinari in prorogatio.
- Diversamente, quando l'associazione non riconosciuta si estingue per una delle cause previste dall'art. 27 c.c., l'estinzione opera ipso facto e l'ente perde la capacità di stare in giudizio; gli atti e le impugnazioni devono essere indirizzati ai soggetti che ne succedono nella posizione giuridica o al ultimo legale rappresentante nei limiti di legge.
- Le norme sul procedimento liquidatorio delle associazioni riconosciute e, per analogia, il regime della cancellazione societaria non si applicano alle associazioni non riconosciute estinte per cause proprie, salvo specifiche ipotesi espressamente previste.
- Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'impugnazione può discendere dal difetto originario o sopravvenuto di legittimazione processuale della parte che agisce, quando risulti che il soggetto non è più centro di imputazione di effetti giuridici al momento della proposizione dell'atto impugnatorio.
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