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Sentenza

Sentenza n. 3757/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1620/24, pubblicata in data 11.03.24, emessa dal Tar Campania Napoli, notificata il 18.03.24, passata in giudicato il 18.05.24.

Giustizia amministrativa202402898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o inesatta ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 1620/2024, relativa alla procedura per progressione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esatta ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 1620/2024, notificata il 18 marzo 2024 e passata in giudicato il 18 maggio 2024. Nel corso del giudizio, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere poiché il Comune, a seguito della riedizione della procedura, ha adottato la determinazione del II Settore R.G. n. 1328 del 30 dicembre 2025, approvando la graduatoria finale nella quale la ricorrente risulta utilmente collocata per la progressione. Le parti resistenti costituite hanno aderito alla richiesta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo provata la piena soddisfazione dell'interesse azionato nel corso del giudizio mediante la riedizione della procedura e l'approvazione della graduatoria finale favorevole alla ricorrente. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate, considerata la mancata opposizione delle parti resistenti. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio impone al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere.

  • art. 114 c.p.a.

    Norma richiamata quale disciplina del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando nel corso del processo l'amministrazione soddisfa integralmente l'interesse azionato mediante la riedizione dell'attività amministrativa conforme al giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere richiede la prova dell'effettiva e piena soddisfazione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio; il mero svolgimento di attività amministrativa non è sufficiente se non determina il concreto conseguimento dell'utilità perseguita.
  • In presenza della piena soddisfazione dell'interesse azionato e dell'adesione delle parti resistenti, le spese del giudizio di ottemperanza possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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