Sentenza n. 3757/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1620/24, pubblicata in data 11.03.24, emessa dal Tar Campania Napoli, notificata il 18.03.24, passata in giudicato il 18.05.24.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 1620/2024, relativa alla procedura per progressione
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esatta ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 1620/2024, notificata il 18 marzo 2024 e passata in giudicato il 18 maggio 2024. Nel corso del giudizio, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere poiché il Comune, a seguito della riedizione della procedura, ha adottato la determinazione del II Settore R.G. n. 1328 del 30 dicembre 2025, approvando la graduatoria finale nella quale la ricorrente risulta utilmente collocata per la progressione. Le parti resistenti costituite hanno aderito alla richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo provata la piena soddisfazione dell'interesse azionato nel corso del giudizio mediante la riedizione della procedura e l'approvazione della graduatoria finale favorevole alla ricorrente. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate, considerata la mancata opposizione delle parti resistenti. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio impone al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere.
art. 114 c.p.a.
Norma richiamata quale disciplina del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando nel corso del processo l'amministrazione soddisfa integralmente l'interesse azionato mediante la riedizione dell'attività amministrativa conforme al giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere richiede la prova dell'effettiva e piena soddisfazione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio; il mero svolgimento di attività amministrativa non è sufficiente se non determina il concreto conseguimento dell'utilità perseguita.
- In presenza della piena soddisfazione dell'interesse azionato e dell'adesione delle parti resistenti, le spese del giudizio di ottemperanza possono essere compensate.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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