Sentenza n. 5191/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza n. 9947/2024, resa dal Tribunale di Roma, sez. Lavoro - Carta docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 9947/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 9947/2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione ad attribuirle la Carta elettronica per un valore complessivo di 1.000 euro, oltre agli interessi dalla data in cui il diritto all'accredito era sorto fino alla concreta attribuzione. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione della pronuncia civile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ribadito che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Quando il titolo da eseguire è una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo, senza integrare il contenuto della sentenza né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato l'inadempimento e il Ministero non aveva fornito alcuna prova o chiarimento sull'esecuzione, il TAR ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il potere di provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e impone all'amministrazione di conformarsi al relativo giudicato.
art. 114 c.p.a.
È la disposizione processuale richiamata per il giudizio di ottemperanza; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, comprese quelle pronunciate dal giudice del lavoro, quando la parte obbligata è una pubblica amministrazione.
- Quando il titolo da eseguire è una sentenza civile resa in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ha natura meramente esecutiva: è limitato all'accertamento dell'inadempimento o dell'elusione del giudicato e non consente integrazioni del titolo o nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Se il creditore allega l'inadempimento dell'amministrazione e questa non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo, il giudice può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare all'amministrazione di provvedere.
- In caso di perdurante inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, fissando il termine entro il quale il commissario dovrà sostituirsi all'amministrazione nell'esecuzione del giudicato.
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