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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9946/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 17/01/2023 della Corte d'appello di Bari nel merito delle seguenti contestazioni: per Cappiello e Mangiatordi contestazione della determinazione e della motivazione dell'aumento di pena per continuazione con pregresse sentenze irrevocabili (patteggiamento del 09/05/2007 per Cappiello; condanna del 18/06/2009 per Mangiatordi) e mancata applicazione della riduzione per il rito speciale (art. 444 c.p.p.) da parte della Corte d'appello; per Losurdo contestazione della legittimità e della motivazione della confisca 'allargata' ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/1992 (oggi art. 240-bis c.p.), in particolare la ritenuta fittizietà delle intestazioni dell'immobile e dell'auto e la valutazione della sproporzione rispetto ai redditi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Il ricorso di Cappiello è stato dichiarato inammissibile per difetto del specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di appello, richiesto dal comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p. (applicabile alle sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022). I ricorsi di Losurdo e Mangiatordi sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza: per Losurdo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello circa la sproporzione dei beni intestati alla moglie al momento dell'acquisto (2007) e la conseguente fittizietà dell'intestazione; per Mangiatordi la Corte ha ritenuto che l'aumento di pena di otto mesi fosse di esigua entità e che, alla luce della giurisprudenza (sentenza Pizzone), la motivazione richiamante i criteri dell'art. 133 c.p. fosse sufficiente a giustificare l'incremento, non essendo stata prospettata alcuna concreta violazione dei criteri di ponderazione. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di € 3.000,00 ciascuno per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1-quater

    Richiede, per l'imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, che l'atto d'impugnazione del difensore sia accompagnato dal mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; la Corte applica la nuova causa di inammissibilità anche al ricorso per cassazione per sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)

    Fondamento delle censure in cassazione (violazione di norme sostanziali, violazione di norme processuali, carenza della motivazione); la Corte valuta la fondatezza manifesta o meno dei motivi dedotti.

  • art. 616 cod. proc. pen., comma 1

    Consente la condanna alle spese del procedimento per i ricorrenti in caso di inammissibilità; applicata qui per la liquidazione delle spese processuali.

  • art. 12-sexies d.l. 306/1992 (ora art. 240-bis cod. pen.)

    Prevede la confisca 'allargata' e una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale; la Corte ricorda che, se il bene è intestato formalmente a terzi che si assume siano fittiziamente interposti, grava sull'accusa l'onere di dimostrare la sproporzione rispetto ai redditi e all'attività economica del terzo al momento degli acquisti.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena; la Corte ritiene che richiamare i criteri di cui all'art. 133 possa costituire motivazione sufficiente quando la pena inflitta è di entità prossima al minimo edittale, riducendo l'onere motivazionale per aumenti di lieve entità.

  • art. 81 cod. pen.

    Principio di proporzione e di divieto di cumulo materiale; la Corte richiama la necessità che le motivazioni consentano il controllo sul rispetto dei limiti dell'art. 81 nella determinazione della pena complessiva.

  • art. 73 e art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Riferimento ai reati contestati (detenzione e vendita finalizzata delle sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico); la sentenza analizza la continuità tra reati e la rilevanza ai fini delle misure sanzionatorie e patrimoniali.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Rito speciale (patteggiamento); censurata da Cappiello la mancata applicazione della riduzione prevista, ma la Corte di cassazione ha deciso l'inammissibilità per motivi formali (difetto di mandato), senza entrare nel merito della doglianza.

  • d.lgs. 10 ottobre 2020, n. 150 e d.lgs. n. 150/2022, art. 89 comma 3

    Riferimento alle modifiche legislative e alla decorrenza di applicazione delle norme sulla impugnabilità; la Corte precisa che la nuova regola sul mandato si applica alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.

  • Sentenza Sez. U Pizzone (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021)

    Giurisprudenza di riferimento che richiede motivazione distinta e sufficientemente articolata per l'aumento di pena per ciascun reato satellite, ma contempera il grado di approfondimento motivazionale in base all'entità degli aumenti e alla vicinanza delle pene al minimo edittale.

Massime di principio

  • Per i ricorsi proposti dopo il 30/12/2022 contro sentenze pronunciate con l'imputato assente in grado di appello, il difensore deve allegare il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza di appello; la mancanza di tale mandato determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Nelle ipotesi di confisca allargata per beni intestati a terzi, se il terzo è sospettato di essere un fittizio interposto, grava sull'accusa l'onere di dimostrare la sproporzione dei beni rispetto ai redditi e all'attività economica del terzo, valutata con riferimento al momento di ciascun acquisto.
  • Il giudice di merito che quantifica aumenti di pena per reati in continuazione deve motivare in modo distinto l'aumento per ciascun reato satellite; tuttavia l'intensità della motivazione richiesta e il dettaglio aumentano con l'entità dell'aumento, mentre per aumenti di modesta entità e per pene complessive prossime al minimo può essere sufficiente il richiamo ai criteri generali dell'art. 133 c.p.
  • La verifica della proporzione patrimoniale ai fini della confisca deve tener conto dello stato reddituale e delle attività economiche al momento degli acquisti, non al momento del sequestro o della sentenza.
  • Il difensore che impugna questioni di determinazione della pena deve delineare specifiche censure sul concreto calcolo e sui criteri applicati (art. 133 e art. 81 c.p.) per evitare che la Corte ritenga il motivo manifestamente infondato.

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