Cassazione Penale, Sentenza n. 9946/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 17/01/2023 della Corte d'appello di Bari nel merito delle seguenti contestazioni: per Cappiello e Mangiatordi contestazione della determinazione e della motivazione dell'aumento di pena per continuazione con pregresse sentenze irrevocabili (patteggiamento del 09/05/2007 per Cappiello; condanna del 18/06/2009 per Mangiatordi) e mancata applicazione della riduzione per il rito speciale (art. 444 c.p.p.) da parte della Corte d'appello; per Losurdo contestazione della legittimità e della motivazione della confisca 'allargata' ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/1992 (oggi art. 240-bis c.p.), in particolare la ritenuta fittizietà delle intestazioni dell'immobile e dell'auto e la valutazione della sproporzione rispetto ai redditi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Il ricorso di Cappiello è stato dichiarato inammissibile per difetto del specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di appello, richiesto dal comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p. (applicabile alle sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022). I ricorsi di Losurdo e Mangiatordi sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza: per Losurdo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello circa la sproporzione dei beni intestati alla moglie al momento dell'acquisto (2007) e la conseguente fittizietà dell'intestazione; per Mangiatordi la Corte ha ritenuto che l'aumento di pena di otto mesi fosse di esigua entità e che, alla luce della giurisprudenza (sentenza Pizzone), la motivazione richiamante i criteri dell'art. 133 c.p. fosse sufficiente a giustificare l'incremento, non essendo stata prospettata alcuna concreta violazione dei criteri di ponderazione. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di € 3.000,00 ciascuno per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-quater
Richiede, per l'imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, che l'atto d'impugnazione del difensore sia accompagnato dal mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; la Corte applica la nuova causa di inammissibilità anche al ricorso per cassazione per sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)
Fondamento delle censure in cassazione (violazione di norme sostanziali, violazione di norme processuali, carenza della motivazione); la Corte valuta la fondatezza manifesta o meno dei motivi dedotti.
art. 616 cod. proc. pen., comma 1
Consente la condanna alle spese del procedimento per i ricorrenti in caso di inammissibilità; applicata qui per la liquidazione delle spese processuali.
art. 12-sexies d.l. 306/1992 (ora art. 240-bis cod. pen.)
Prevede la confisca 'allargata' e una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale; la Corte ricorda che, se il bene è intestato formalmente a terzi che si assume siano fittiziamente interposti, grava sull'accusa l'onere di dimostrare la sproporzione rispetto ai redditi e all'attività economica del terzo al momento degli acquisti.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena; la Corte ritiene che richiamare i criteri di cui all'art. 133 possa costituire motivazione sufficiente quando la pena inflitta è di entità prossima al minimo edittale, riducendo l'onere motivazionale per aumenti di lieve entità.
art. 81 cod. pen.
Principio di proporzione e di divieto di cumulo materiale; la Corte richiama la necessità che le motivazioni consentano il controllo sul rispetto dei limiti dell'art. 81 nella determinazione della pena complessiva.
art. 73 e art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento ai reati contestati (detenzione e vendita finalizzata delle sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico); la sentenza analizza la continuità tra reati e la rilevanza ai fini delle misure sanzionatorie e patrimoniali.
art. 444 cod. proc. pen.
Rito speciale (patteggiamento); censurata da Cappiello la mancata applicazione della riduzione prevista, ma la Corte di cassazione ha deciso l'inammissibilità per motivi formali (difetto di mandato), senza entrare nel merito della doglianza.
d.lgs. 10 ottobre 2020, n. 150 e d.lgs. n. 150/2022, art. 89 comma 3
Riferimento alle modifiche legislative e alla decorrenza di applicazione delle norme sulla impugnabilità; la Corte precisa che la nuova regola sul mandato si applica alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.
Sentenza Sez. U Pizzone (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021)
Giurisprudenza di riferimento che richiede motivazione distinta e sufficientemente articolata per l'aumento di pena per ciascun reato satellite, ma contempera il grado di approfondimento motivazionale in base all'entità degli aumenti e alla vicinanza delle pene al minimo edittale.
Massime di principio
- Per i ricorsi proposti dopo il 30/12/2022 contro sentenze pronunciate con l'imputato assente in grado di appello, il difensore deve allegare il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza di appello; la mancanza di tale mandato determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Nelle ipotesi di confisca allargata per beni intestati a terzi, se il terzo è sospettato di essere un fittizio interposto, grava sull'accusa l'onere di dimostrare la sproporzione dei beni rispetto ai redditi e all'attività economica del terzo, valutata con riferimento al momento di ciascun acquisto.
- Il giudice di merito che quantifica aumenti di pena per reati in continuazione deve motivare in modo distinto l'aumento per ciascun reato satellite; tuttavia l'intensità della motivazione richiesta e il dettaglio aumentano con l'entità dell'aumento, mentre per aumenti di modesta entità e per pene complessive prossime al minimo può essere sufficiente il richiamo ai criteri generali dell'art. 133 c.p.
- La verifica della proporzione patrimoniale ai fini della confisca deve tener conto dello stato reddituale e delle attività economiche al momento degli acquisti, non al momento del sequestro o della sentenza.
- Il difensore che impugna questioni di determinazione della pena deve delineare specifiche censure sul concreto calcolo e sui criteri applicati (art. 133 e art. 81 c.p.) per evitare che la Corte ritenga il motivo manifestamente infondato.
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