Cassazione Penale, Ordinanza n. 01394/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 6 novembre 2023. Dal testo emerge solo che il ricorrente lamentava, in modo generico, questioni già affrontate dal giudice di merito: la recidiva, il bilanciamento tra circostanze del reato e il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che i motivi non introducevano censure nuove o specifiche, ma esprimevano un mero dissenso rispetto alla decisione impugnata, reiterando doglianze già correttamente disattese dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
Corte cost. n. 186 del 2000
viene richiamata per affermare che, ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, occorre verificare che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in un generico dissenso rispetto alla sentenza impugnata, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito.
- La reiterazione di doglianze già esaminate e disattese con argomentazione giuridicamente corretta dal giudice di appello non integra un motivo di ricorso ammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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