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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25035/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dipendenti pubblici)

La controversia

La controversia nasce dal rimborso delle spese legali sostenute da due dipendenti comunali in un procedimento penale conclusosi con decreto di archiviazione del GIP. Il Tribunale e poi la Corte d’appello avevano riconosciuto il diritto al rimborso ai sensi dell’art. 28 del CCNL 14 settembre 2000 per il comparto regioni e autonomie locali, ritenendo perfezionato il procedimento di gradimento del difensore e insussistente un conflitto di interessi ostativo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 12, comma 2, DM 55/2014 per avere liquidato un compenso per ciascun assistito anziché un compenso unico con maggiorazione del 20% per il secondo soggetto; (2) violazione dell’art. 12, comma 3, DM 55/2014 per aver quantificato il compenso in base alle singole attività e non alle fasi del procedimento; (3) nullità della sentenza per motivazione intrinsecamente contraddittoria ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché avrebbe applicato in modo incoerente criteri tariffari diversi e ritenuto applicati i minimi tariffari nonostante la parcella facesse riferimento ai parametri medi; (4) violazione dell’art. 28 CCNL, sostenendo che il rimborso non fosse dovuto perché l’ente aveva espresso il gradimento del legale solo entro un limite di sostenibilità della spesa pubblica e che tale limite impedisse di porre le competenze professionali a carico dell’amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi: ha accertato che la parcella era stata correttamente calcolata secondo il DM 55/2014, con maggiorazione del 20% per la difesa di due persone nel medesimo procedimento e senza duplicazione di voci; ha escluso l’errore nel criterio di liquidazione, rilevando che la determinazione degli importi aveva tenuto conto sia delle fasi sia delle attività svolte; ha qualificato come mero errore materiale l’eventuale riferimento ai valori minimi anziché medi; ha infine affermato che, ai fini del rimborso delle spese legali dei dipendenti pubblici, il conflitto di interessi rilevante è quello riferito alla condotta del dipendente rispetto agli interessi dell’ente, non la mera sostenibilità della spesa pubblica, e che il provvedimento di archiviazione escludeva ogni profilo di responsabilità incompatibile con il rimborso. Il Comune è stato condannato anche alle spese di lite e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 28 CCNL 14 settembre 2000 comparto regioni e autonomie locali

    Prevede il rimborso delle spese legali del dipendente per fatti connessi al servizio in assenza di conflitto di interessi; il conflitto va valutato in relazione alla condotta del dipendente e all’esito del procedimento, non alla mera sostenibilità della spesa dell’ente.

  • art. 12, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    È applicabile alla liquidazione dei compensi professionali nel caso esaminato; la Corte ha ritenuto corretto il calcolo operato sulla base dei conteggi di parcella.

  • art. 4, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Consente la maggiorazione del 20% per la difesa di più persone nello stesso processo; la Corte ha verificato che tale maggiorazione fosse stata correttamente applicata senza duplicazioni.

  • art. 12, comma 3, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    La liquidazione deve essere ricondotta ai criteri tariffari vigenti relativi a fasi e attività; la Corte ha escluso che vi fosse stato un errore nel criterio adottato.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità per motivazione contraddittoria è stata esclusa perché l’iter logico-giuridico della sentenza d’appello è stato ritenuto coerente; l’eventuale richiamo ai valori medi anziché minimi è stato considerato mero errore materiale.

  • art. 20 d.P.R. n. 335 del 1990

    Richiamato in via analogica dalla Corte per ribadire che il rimborso delle spese legali dipende dall’assenza di conflitto di interessi e dalla valutazione complessiva dell’esito del procedimento, non dall’iniziativa preventiva dell’amministrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel rimborso delle spese legali dei dipendenti pubblici, il conflitto di interessi ostativo va riferito alla posizione sostanziale del dipendente rispetto ai fatti contestati e agli interessi dell’ente, non alla sola convenienza economica o sostenibilità del costo per l’amministrazione.
  • Il diritto al rimborso può essere riconosciuto anche quando il procedimento penale si conclude con archiviazione, se tale esito esclude profili di responsabilità incompatibili con l’assunzione dell’onere difensivo da parte dell’ente.
  • Nella liquidazione dei compensi professionali, il giudice deve verificare la correttezza del criterio di calcolo alla luce del tariffario applicabile, potendo cumulare correttamente criteri di fase e di attività quando ciò sia coerente con le tabelle vigenti e con la parcella prodotta.
  • La difesa di più soggetti nello stesso procedimento giustifica l’applicazione della maggiorazione prevista dal DM parametri, purché non vi sia duplicazione delle voci compensate.
  • Un’inesatta indicazione dei valori tariffari medi o minimi non determina nullità della decisione se non incide sull’impianto logico della motivazione e si risolve in un mero errore materiale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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