Sentenza del 29/02/2016 n. 1141 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - Notifica atto di appello a mezzo posta - Avviso di ricevimento non recante l'identità del soggetto ricevente - Inesistenza notificazione- Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che la notificazione postale si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario o a persona idonea a riceverlo. L'avviso di ricevimento è il documento necessario per provare la consegna, la relativa data e l'identità e idoneità del ricevente. Poiché tali elementi non risultavano verificabili, la notificazione è stata considerata inesistente e il ricorso in appello è stato dichiarato inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Si contestava la validità della notificazione dell'atto di appello eseguita a mezzo posta. L'avviso di ricevimento prodotto non consentiva di identificare il soggetto che aveva ricevuto il plico e, quindi, di verificarne l'idoneità a ricevere la notificazione. La questione riguardava se la sola spedizione dell'atto fosse sufficiente a perfezionare la notifica oppure se fosse necessaria la prova della consegna e dell'identità del ricevente.
Norme richiamate
Art. 149 del codice di procedura civile
La notificazione a mezzo posta si perfeziona secondo le modalità previste dalla legge postale.
La norma è interpretata nel senso che la spedizione dell'atto non basta: occorre dimostrare l'effettiva consegna e la persona che lo ha ricevuto.
Legge 20 novembre 1982, n. 890
La disciplina delle notificazioni a mezzo posta richiede l'avviso di ricevimento quale prova della consegna, della data e dell'identità del ricevente.
Cassazione n. 10506/2006
Il mancato deposito dell'avviso di ricevimento, o la sua inidoneità a identificare il ricevente e verificarne la legittimazione, comporta l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nelle notificazioni a mezzo posta, la prova della semplice spedizione non coincide con la prova del perfezionamento della notifica: devono risultare anche la consegna e la data.
- L'avviso di ricevimento deve consentire di identificare il destinatario o la persona che ha ricevuto il plico e di verificare che fosse legittimata a riceverlo.
- Se l'avviso di ricevimento manca o è incompleto al punto da non permettere l'identificazione del ricevente, la notificazione può essere considerata inesistente, con conseguente inammissibilità dell'atto processuale notificato.
- Chi propone un'impugnazione notificata per posta deve conservare e produrre un avviso di ricevimento completo e leggibile, poiché la tempestività della spedizione non sana l'assenza della prova della consegna regolare.
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