Sentenza del 04/11/2015 n. 5750 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - ICI - Soggetti co-intestatari immobile - Madre proprietà 50% - Figlia proprietà 50% - Figlia cointestataria 50% immobile - Avvenuto integrale pagamento tributo - Soggetto passivo imposta - Omessa indicazione - Non rileva - Efficacia liberatoria pagamento - Sussiste - Madre cointestataria 50% immobile - Istanza autotutela - Successiva avvenuta presentazione - Ente impositore - Facilitata riconducibilità pagamento - Rileva - Mancata considerazione - Rileva - Avviso accertamento - Madre cointestataria 50% immobile - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha contestato la richiesta di pagamento dell’ICI sostenendo che il tributo relativo alla sua quota dell’immobile era stato integralmente versato dalla figlia, anch’essa proprietaria del restante 50%. Il Comune non aveva imputato il maggior pagamento effettuato dalla figlia anche alla quota della madre e aveva quindi emesso un avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento. La contribuente aveva inoltre presentato un’istanza di autotutela, che avrebbe consentito all’ente di collegare il pagamento eccedente effettuato dalla figlia alla posizione della madre e di riconoscerne l’efficacia liberatoria.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima. Il pagamento integrale dell’imposta effettuato dalla figlia, in presenza della comproprietà dell’immobile, poteva avere efficacia liberatoria anche per la quota della madre. L’ente avrebbe dovuto considerare l’istanza di autotutela e verificare la riconducibilità del maggior versamento alla posizione della contribuente, invece di emettere l’avviso di accertamento. L’accertamento è stato pertanto annullato o comunque dichiarato non dovuto.
Norme richiamate
Art. 2697 del Codice civile
La norma pone a carico di chi pretende un diritto l’onere di provarne i fatti costitutivi. Nel caso concreto, l’ente avrebbe dovuto dimostrare l’effettiva sussistenza del mancato pagamento, considerando anche il versamento eccedente effettuato dalla figlia e la sua possibile imputazione alla quota della madre.
Art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
La disposizione impone all’amministrazione finanziaria di agire secondo collaborazione, buona fede, trasparenza e correttezza nei rapporti con il contribuente. L’ente non può ignorare elementi idonei a dimostrare l’avvenuto pagamento o a chiarire la posizione tributaria, soprattutto quando il contribuente abbia presentato un’istanza di autotutela.
Regolamento del Consiglio comunale di Roma n. 142 del 21 aprile 2002
Il regolamento disciplina la gestione e la riscossione dell’ICI nel Comune di Roma. Nel caso esaminato, è stato interpretato nel senso di non impedire l’imputazione del pagamento effettuato da un coobbligato o comproprietario alla posizione dell’altro comproprietario, quando la riferibilità del versamento sia concretamente individuabile.
Massime di principio
- Nel caso di comproprietà di un immobile, il pagamento integrale dell’imposta effettuato da uno dei comproprietari può liberare anche gli altri per la rispettiva quota, se il versamento è oggettivamente riconducibile allo stesso immobile e alla medesima annualità.
- L’omessa o incompleta indicazione del nominativo del comproprietario nel pagamento non giustifica automaticamente un nuovo accertamento, quando l’ente dispone di elementi sufficienti per collegare il versamento alla posizione corretta.
- L’amministrazione deve esaminare le istanze di autotutela e verificare i pagamenti già eseguiti prima di emettere o mantenere un avviso di accertamento.
- Non è legittimo richiedere nuovamente un tributo già integralmente versato solo perché il pagamento è stato effettuato da un soggetto diverso dal contribuente formalmente destinatario dell’accertamento, purché il pagamento sia riferibile con sufficiente certezza all’obbligazione tributaria.
- Il contribuente dovrebbe conservare ricevute, dati catastali, annualità, importi e documentazione sulla comproprietà, presentando tempestivamente un’istanza di autotutela per consentire all’ente di ricostruire la corretta imputazione del pagamento.
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