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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22991/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per il delitto di furto (un personal computer del valore di 200 euro e 17 euro in contanti) aggravato dalla violenza sulle cose (rottura di una finestra) e dall'aver approfittato delle circostanze di tempo e luogo. In cassazione solleva due motivi: (1) vizio di motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe valutato i motivi aggiunti con cui si chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione con reati oggetto di altre sentenze; (2) violazione dell'art. 61, comma 1, n. 5 c.p., sostenendo che il solo fatto che il reato sia stato commesso di notte non sarebbe sufficiente a integrare la circostanza aggravante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito perché il ricorrente non ha comprovato che le sentenze pregresse fossero divenute irrevocabili dopo la scadenza del termine per proporre appello; dunque la richiesta di continuazione non poteva essere valutata in quella sede. Il secondo motivo è stato ritenuto inedito e quindi inammissibile, perché non era stato specificamente dedotto in appello e pertanto non poteva essere sollevato per la prima volta in sede di legittimità. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la forma di enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso è redatto nei limiti necessari per la motivazione

  • art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.

    Circostanza aggravante per il compimento del reato in particolari condizioni di tempo e luogo; la Corte ha ritenuto che la questione relativa a tale aggravante non fosse stata tempestivamente dedotta in appello e quindi non poteva essere esaminata in cassazione

  • art. 23, comma 8 d.l. 127/2020 (richiamato)

    Disposizione procedurale che regola la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; richiamata per giustificare la trattazione in udienza collegiale senza interventi

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti della censura appellate in cassazione: motivi non dedotti in appello e basati su elementi fattuali richiamabili ma non richiamati nell'appello sono inammissibili

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La Corte richiama che il vincolo della continuazione è un istituto applicabile anche in sede di esecuzione e che la richiesta può essere ammissibile se la precedente condanna è divenuta irrevocabile dopo il termine per proporre appello, purché tale circostanza sia documentata

  • art. 616 cod. proc. pen. (modificato ex L. 23/6/2017, n. 103)

    Norma che consente la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente anche al versamento in Cassa delle ammende

  • legge 150/2022 (riforma art. 624 cod. pen. citata)

    Richiamata in relazione alla procedibilità per querela per talune ipotesi di furto; la Corte osserva che l'inammissibilità del ricorso esclude comunque l'esame sulla querela nelle sede di legittimità

Massime di principio

  • Motivi proposti per la prima volta in cassazione che si fondano su elementi fattuali richiamabili ma non richiamati in appello sono inammissibili: i vizi della motivazione che toccano fatti già esistenti devono essere sollevati in appello.
  • La richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione è ammissibile in appello o in sede esecutiva se risulta che le sentenze pregresse sono divenute irrevocabili dopo il termine per proporre appello; è onere della parte documentare tale irrevocabilità.
  • Le circostanze aggravanti disciplinate dall'art. 61 c.p. vanno dedotte tempestivamente e con specificità in sede di appello; non possono essere efficacemente proposte per la prima volta in cassazione se attengono a valutazioni di fatto.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; è quindi rischioso presentare ricorsi che non rispettino i limiti formali e sostanziali.
  • Quando in sede di legittimità il ricorso è dichiarato inammissibile il giudice non svolge accertamenti sostanziali (per esempio sulla querela o sulla procedibilità) che sarebbero rilevanti solo ove il ricorso fosse ammissibile.
  • Per evitare l'inammissibilità, in appello occorre formulare in modo completo e specifico tutte le censure che si ritengono rilevanti, allegando e documentando fatti o atti (es. data di passaggio in giudicato di sentenze pregresse) che si intendono far valere in sede di legittimità

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