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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9193/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

impugnazione dell'accertamento tributario relativo al trasferimento di un immobile; la ricorrente contestava che l'immobile non fosse un unico locale abitativo di 95 mq ma una porzione abitativa di 50 mq con pertinenza scantinata di 45 mq e che, perciò, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo (consistenza reale dell'immobile) portando a errata valutazione del valore. In sostanza si contestava il recupero dell'imposta e delle sanzioni in relazione a un presunto occultamento di corrispettivo (maggior corrispettivo contestato euro 85.500,00), l'uso dei parametri ORNI nell'avviso di liquidazione, la mancata applicazione della preclusione all'accertamento prevista dall'art.1 co.498 L.266/05 in caso di opzione per la valutazione automatica, e l'insufficienza dei prelievi bancari a provare la destinazione a corrispettivo.

La decisione

la Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale avesse correttamente inquadrato l'atto dell'Amministrazione come recupero dell'imposta e delle sanzioni per occultamento di corrispettivo ex art.1 co.495/497/498 L.266/05, e non come rettifica del valore venale ex artt.51-52 D.P.R. 131/86; pertanto la censura sulla consistenza dell'immobile era irrilevante ai fini decisori, atteso che il maggior corrispettivo contestato sarebbe stato comunque rilevante anche considerando una consistenza minore. È stata esclusa la preclusione all'accertamento del corrispettivo anche dopo l'opzione per la valutazione catastale: l'amministrazione può comunque accertare l'eventuale occultamento. Quanto ai prelievi bancari, la Corte ha dichiarato che la valutazione della loro idoneità probatoria è questione di merito non rivedibile in Cassazione e che il giudice di merito ha dato motivazione adeguata sui presunti indizi. In conclusione, rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese di lite (euro 1.200,00 oltre spese prenotate a debito e eventuale contributo unificato).

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    criteri di ammissibilità e motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che determinate censure (valutazioni probatorie e fattuali) non sono sindacabili in sede di legittimità

  • Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 1)

    la norma disciplina il recupero dell'imposta e delle sanzioni per occultamento di corrispettivo: anche se le parti optano per la determinazione "prezzo-valore" (automatica), devono comunque dichiarare il corrispettivo effettivo e l'amministrazione può accertare e recuperare imposta e sanzioni sulla parte occultata

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato in relazione alla prova bancaria e all'accesso a documenti bancari; la Corte sottolinea che la valutazione della prova bancaria è di merito

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    artt.51-52 regolano la rettifica del valore venale dell'immobile; la Corte osserva che in questo caso la contestazione non verteva su una rettifica del valore venale ma su recupero per corrispettivo occultato; gli artt.71-72 riguardano sanzioni e relative modalità, integrate dalle specifiche della L.266/05

  • Codice di procedura civile

    art.115 citato rispetto alle prove e alla loro valutazione; art.112 invocato per omessa decisione su specifico motivo di appello ma la Corte ha ritenuto la questione già adeguatamente trattata o non decisiva

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art.13, comma 1 quater e 1 bis

    norme citate in relazione alla liquidazione delle spese e all'eventuale ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente

  • listini ORNI (prassi/parametri di mercato)

    i listini ORNI possono costituire un indizio di significativo scostamento tra prezzo dichiarato e valori di mercato, ma nel caso esaminato non sono stati usati per determinare la base imponibile bensì come indizio che giustificava l'accertamento sull'occultamento del corrispettivo

Massime di principio

  • L'opzione per la determinazione automatica ("prezzo-valore") non esonera il contribuente dall'obbligo di dichiarare il corrispettivo effettivamente pattuito: l'amministrazione può comunque accertare e recuperare l'imposta sulla parte occultata (L.266/05, art.1 co.497-498).
  • I listini ORNI e simili costituiscono indizi di scostamento rispetto al corrispettivo dichiarato e possono legittimare approfondimenti (anche bancari); non necessariamente determinano da soli la base imponibile.
  • La prova derivante da prelievi bancari o contanti può essere valutata dal giudice come indizio concludente della destinazione a corrispettivo, ma si tratta di valutazione di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizio di motivazione.
  • In sede di impugnazione è importante distinguere tra censure di diritto (es. violazione di norme) e censure di fatto/probatorie: le seconde sono difficilmente accolte in Cassazione se il giudice di merito ha dato motivazione sufficiente.
  • Se si contesta l'entità del bene (es. consistenza in mq), va dimostrato che tale fatto sia decisivo per la determinazione della base imponibile o dell'ocultamento; se l'eventuale maggior valore occultato rimane significativo anche con consistenza minore, la censura rischia di essere irrilevante.
  • Chi impugna deve valutare la documentazione probatoria: l'assenza di giustificazioni documentali per prelievi significativi indebolisce la posizione del contribuente; d'altro canto l'amministrazione deve comunque dimostrare il collegamento fra prelievi e corrispettivo.

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