Sentenza n. 1588/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo emesso dal Tribunale civile di Palermo
Esito
Favorevole al ricorrente (ente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. sulla base di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile di Palermo, notificato, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo. Ha chiesto l’ordine di pagamento della sorte capitale di euro 50.924,27, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione. L’Amministrazione si è costituita dichiarando di avere avviato le procedure di legge per adempiere, ma tali procedure non risultavano concluse alla data della decisione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, in particolare la definitività del decreto ingiuntivo, comprovata dalla certificazione di cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale pro tempore della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo, stabilendo che l’intervento sostitutivo avrà luogo su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha inoltre precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza; il compenso sarà liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 115/2002. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 1.355,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un titolo giudiziario definitivo.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti in presenza del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e dell’inerzia amministrativa.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla disposizione integra, insieme alla definitività del titolo, il presupposto per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.
d.P.R. 115/2002
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di un’Amministrazione pubblica quando il decreto ingiuntivo posto a fondamento della domanda sia divenuto definitivamente esecutivo e sia decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell’Amministrazione.
- La dichiarazione dell’Amministrazione di avere avviato le procedure interne di pagamento non esclude l’inerzia rilevante ai fini dell’ottemperanza quando, alla data della decisione, il titolo non sia stato integralmente eseguito.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza di parte in caso di inutile decorso del termine.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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