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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29068/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF 2012 emesso nei suoi confronti quale socio al 33,33% di una società a responsabilità limitata. La lite nasceva dal fatto che, nel procedimento istruttorio presupposto, la società avrebbe presentato memorie ai sensi dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 in risposta al processo verbale di constatazione, ma l'ufficio avrebbe omesso di esaminarle, affermando invece nel pvc che tali memorie non erano state presentate. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR su uno specifico motivo di appello relativo alla nullità dell'atto impositivo per omesso esame delle memorie; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000, sostenendo che l'omessa valutazione delle memorie integrasse violazione del contraddittorio endoprocedimentale e dei principi di collaborazione e buona fede, senza necessità di prova di resistenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha chiarito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di imposte sui redditi e IVA è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni presentate dal contribuente a seguito del pvc ex art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, perché la nullità dell'atto sussiste solo quando la legge la preveda espressamente per irregolarità particolarmente gravi. Ha inoltre affermato che l'amministrazione è tenuta a valutare le osservazioni del contribuente, ma non a dare conto nell'atto impositivo di tale valutazione. Nel caso concreto la CTR aveva comunque esaminato la doglianza, rilevando sia la compiuta motivazione dell'avviso sia l'impossibilità di verificare il contenuto delle memorie societarie, non prodotte in giudizio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    è evocato come parametro dell'obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude che vi sia stata omessa pronuncia rilevante, poiché la CTR si era comunque pronunciata sulla doglianza sostanziale.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    viene richiamato come norma che rende applicabili al processo tributario i principi del processo civile, incluso il vizio di omessa pronuncia.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    l'amministrazione deve valutare le osservazioni del contribuente presentate dopo il pvc, ma non ha l'obbligo di esplicitare tale valutazione nell'avviso di accertamento; la mancata menzione delle osservazioni non comporta nullità dell'atto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dal contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in conseguenza dell'esito del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di accertamenti tributari relativi a imposte sui redditi e IVA, la mancata indicazione nell'avviso delle osservazioni presentate dal contribuente dopo il processo verbale di constatazione non determina, di per sé, la nullità dell'atto.
  • L'obbligo dell'amministrazione finanziaria è quello di valutare le osservazioni del contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale, non quello di darne conto espressamente nella motivazione dell'atto impositivo.
  • La nullità dell'atto amministrativo tributario non può essere desunta in via generale da qualsiasi irregolarità procedimentale, ma solo da quelle per le quali la sanzione sia espressamente prevista dalla legge o che incidano su diritti o garanzie fondamentali del contribuente.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia richiede che il giudice di merito abbia realmente trascurato una domanda o un motivo autonomo; non ricorre quando la decisione abbia comunque preso posizione sulla questione sostanziale dedotta.
  • Se il ricorrente fonda la censura su documenti o memorie di terzi richiamati come presupposto dell'atto impugnato, tali elementi devono essere effettivamente prodotti in giudizio per consentirne la verifica da parte del giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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