Cassazione Penale, Ordinanza n. 37035/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata è rimasta ferma quanto all'affermazione di responsabilità per furto aggravato e al trattamento sanzionatorio già determinato in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l'imputato responsabile di un furto aggravato di energia elettrica e lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione e euro 200,00 di multa. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra il fatto oggetto del giudizio e altro reato definito con precedente sentenza del Tribunale di Palermo; 2) mancata concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale; 3) erroneità del giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, osservando che la continuazione richiede concreti indicatori di un programma criminoso unitario e non può fondarsi su meri dati temporali o spaziali; che la speciale tenuità del danno è incompatibile con un prelievo illecito di energia protrattosi per almeno sette mesi; e che il bilanciamento sfavorevole era sorretto da motivazione non illogica, anche alla luce dell'intensità del dolo, dell'assenza di condotte risarcitorie e della presenza di aggravanti ad effetto speciale e recidiva.
Norme richiamate
Richiamato quale base della condanna per furto, nel caso concreto relativo alla sottrazione illecita di energia elettrica.
Usato per qualificare il furto come aggravato da circostanze ad effetto speciale.
La continuazione non è stata riconosciuta per mancanza di un concreto programma criminoso unitario tra i reati.
L'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale è stata negata perché il pregiudizio, per durata e modalità della sottrazione, non era di valore economico pressoché irrisorio.
Il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti è stato ritenuto correttamente effettuato dal giudice di merito.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una verifica rigorosa di concreti indicatori della preordinazione unitaria: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione almeno essenziale dei reati successivi; non basta la sola vicinanza temporale o ambientale dei fatti.
- La speciale tenuità del danno patrimoniale presuppone un pregiudizio economico di entità pressoché irrisoria; in presenza di una sottrazione di energia elettrica protratta nel tempo mediante allaccio abusivo, il danno non può normalmente considerarsi tenue.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze può essere censurato in cassazione solo se sorretto da motivazione manifestamente illogica o mancante; non è sufficiente opporre elementi difensivi astratti quando il giudice abbia valorizzato correttamente intensità del dolo, assenza di riparazione e rilievo delle aggravanti.
- La presenza di aggravanti ad effetto speciale e di precedenti penali specifici può legittimare un trattamento sanzionatorio più severo e rendere non decisivi fattori attenuanti generici invocati dalla difesa.
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