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Sentenza

Sentenza n. 1210/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma n. 7975/2025 pubbl. il 07/07/2025 RG n. 4226/2025 passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202509382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, recante il riconoscimento della retribuzione professionale docente e la condanna al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato, che aveva riconosciuto alla docente il diritto alla retribuzione professionale docente per il servizio prestato a tempo determinato e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute, comprese le spese di lite distratte in favore dell’avvocato antistatario. La sentenza era stata notificata al Ministero, presso la sede reale dell’amministrazione, il 20 marzo 2025, con le formalità previste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 30 luglio 2025. I ricorrenti hanno dedotto la persistente inottemperanza dell’amministrazione, che non aveva corrisposto né le somme spettanti alla docente né quelle spettanti al difensore antistatario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell’azione di ottemperanza: la regolare notificazione della sentenza presso la sede reale dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, tra la notificazione del titolo e la notificazione del ricorso. Poiché non era controverso che il giudicato non fosse stato eseguito, il Tribunale ha ordinato al Ministero di corrispondere entro sessanta giorni le somme dovute rispettivamente a titolo di retribuzione professionale docente e di spese di lite. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per completare l’esecuzione, senza compenso aggiuntivo in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, predisponendo, se necessario, misure attuative e commissariali.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso per l’esecuzione coattiva di una sentenza nei confronti di un’amministrazione è proponibile, nel caso esaminato, solo dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è proponibile quando la sentenza passata in giudicato sia stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione con le formalità necessarie per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione a un giudicato avente contenuto pecuniario e l’inottemperanza non sia controversa, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuato nell’organo dirigenziale competente, per il caso di persistente inottemperanza, assegnandogli un termine per provvedere e consentendogli, se previsto, di delegare le attività necessarie.
  • L’attività del commissario ad acta svolta dal dirigente competente senza specifiche ragioni di compenso ulteriore può rientrare nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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