Cassazione Penale, Sentenza n. 17142/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva rescissione del giudicato relativo alla sentenza penale emessa il 31/10/2017 (divenuta definitiva il 18/10/2019), deducendo: violazioni di norme processuali e incompatibilità del Presidente che aveva già composto il collegio formato per la sentenza impugnata; violazione degli artt. 629-bis e 635 c.p.p. per presunta ignoranza incolpevole del processo e richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena; errori di valutazione probatoria sulla nomina di difensori e sulla effettiva impossibilità a partecipare al processo; e profili di incostituzionalità degli artt. 34, 36, 629-bis e 616 c.p.p. con richiamo agli artt. costituzionali e sovranazionali (Cedu e Patto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come complessivamente infondato. Ha ritenuto che: (i) le ipotesi di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. costituiscono materia di ricusazione e non determinano nullità, e quindi la doglianza è tardiva e inammissibile; (ii) la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 635 c.p.p. è rimedio eccezionale che richiede una verosimiglianza del buon esito della domanda e non sussisteva dato che non era provata l'ignoranza incolpevole; (iii) la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che il ricorrente si era posto in una condizione di deliberato disinteresse (attività lavorativa all'estero, nomine difensive, mancato adempimento degli obblighi informativi), escludendo l'incolpevole mancata conoscenza del processo; (iv) le questioni di costituzionalità sollevate sono manifestamente infondate; (v) il ricorrente è stato condannato alle spese e alle eventuali sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p. per ricorso infondato.
Norme richiamate
art. 34 cod. proc. pen.
L'esistenza di cause di incompatibilità è motivo di ricusazione e non determina la nullità del provvedimento; la contestazione deve essere proposta tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 c.p.p.
art. 36 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alle incompatibilità e alla necessità di tempestivo esercizio dell'azione di ricusazione
art. 37 c.p.p.
Procedura per l'astensione e la ricusazione; il termine per la dichiarazione di ricusazione decorre dalla conoscenza della causa d'incompatibilità
art. 629-bis c.p.p.
Limita l'accesso alla rescissione del giudicato per chi non provi l'incolpevole mancata conoscenza del processo; finalità di chiusura del sistema del giudizio in assenza e onere probatorio a carico del richiedente
art. 635 c.p.p.
La sospensione dell'esecuzione della pena è rimedio eccezionale che richiede verosimiglianza dell'accoglimento della domanda di rescissione; non è sufficiente l'accertamento dell'ammissibilità
art. 420-bis c.p.p.
Nel processo in assenza valorizza la figura della volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento; la mancanza di diligenza informativa è circostanza valutabile ai fini dell'esclusione dell'ignoranza incolpevole
art. 616 c.p.p.
Prevede la possibilità di condanna alle spese e sanzioni in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la sua applicazione è discrezionale e riconducibile al principio di responsabilità processuale per atti temerari o dilatori
art. 656 c.p.p.
Richiamato nella comparazione con l'istituto della sospensione prevista dall'art. 635; tale norma è distinta per natura temporanea e funzionale al procedimento davanti al Tribunale di Sorveglianza
Costituzione Italiana
Richiami posti dai motivi del ricorso (presunte violazioni di uguaglianza, accesso alla difesa e conformità a norme sovranazionali); la Corte ha ritenuto le questioni manifestamente infondate
Cedu e Patto internazionale sui diritti civili e politici
art. 6 CEDU, art. 14 Patto
Richiami sul diritto a un processo equo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la disciplina italiana sul giudizio in assenza e sulla rescissione non contrasti con gli obblighi sovranazionali alla luce dell'onere probatorio e della necessità di evitare abusi
Massime di principio
- Le cause di incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p. vanno dedotte tempestivamente con la procedura di ricusazione; non trasformano il vizio in nullità automatica se non eccezionalmente fruito nei termini
- La sospensione dell'esecuzione della pena per chi chiede la rescissione del giudicato è un rimedio eccezionale che richiede la verosimiglianza dell'accoglimento della domanda e non si concede sulla sola base dell'ammissibilità
- L'onere della prova dell'incolpevole mancata conoscenza del processo grava sul richiedente la rescissione; la nomina di un difensore di fiducia, l'elezione di domicilio o altri atti processuali che denotano conoscenza implicano l'obbligo di diligenza del difensore e dell'imputato
- La giurisprudenza distingue tra volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento (che esclude la rescissione) e casi di vera impossibilità sopravvenuta; la scelta di lavorare all'estero e la mancata cura dei rapporti con il difensore possono integrare deliberato disinteresse
- Le censure di incostituzionalità sugli istituti della rescissione e della responsabilità processuale (art. 616 c.p.p.) sono difficilmente accolte se la normativa mira a tutelare la finalità di ordine e di affidabilità del processo contro impugnazioni strumentali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16800/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16801/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16802/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16804/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16805/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16808/2022 del 02/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →