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Ordinanza

Ordinanza n. 441/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto direttoriale n. M_D AB05933 REG2025 0329362 del 22 luglio 2025, con cui il soldato -OMISSIS--OMISSIS-è stato prosciolto dalla ferma prefissata per perdita permanente dell’idoneità psico – fisica e collocato in congedo illimitato a decorrere dal 19 giugno 2025; - e di tutti gli atti presupposti, compresi: - il giudizio sanitario di declassamento del profilo sanitario per attribuzione del coefficiente 4 (quattro) nella caratteristica somato - funzionale “LI” espresso dall’infermeria Presidiaria tipo “A” di Bari, emesso nei confronti del ricorrente; - la comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento dalla ferma per perdita permanente dell’idoneità psico - fisica richiesta per il reclutamento; - la proposta di proscioglimento avanzata dal Comando del 9° Reggimento-OMISSIS-ria “Bari” nei confronti del militare con foglio n. -OMISSIS- in data 30 giugno 2025; - nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, compresi quelli non conosciuti e per l’accertamento dell’erroneo declassamento del profilo sanitario, con conseguente accertamento della idoneità al servizio in ferma del ricorrente, con ogni statuizione consequenziale, incluso il riconoscimento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patiti a causa dell’illegittima condotta della P.A. resistente; - per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 dicembre 2025: - del provvedimento di parziale rettifica M_D A86420F REG2025 0015856 e M_D AB05933 REG2025 0450231, datato 9 ottobre 2025 del Ministero della Difesa, con riferimento: a. f. n. -OMISSIS- in data 30 giugno 2025; b. f. n. M_D ATEF7T3 REG2025 0009973 in data 8 ottobre 2025 dell’Infermeria Presidiaria di Bari Palese. Seguito: a. decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2025 0329362 in data 22 luglio 2025; b. f. n. M_D AB05933 REG2025 0333181 in data 24 luglio 2025, allegato al messaggio Protocollo: M_D A86420F REG2025 0015979 del 13-10-2025 trasmesso a mezzo pec da rgtf9@postacert.difesa.it; - della nota della Direzione Generale del Personale Militare, prot. n. M_D AB05933 REG2025 0450231 09-10-2025, che comunica la parziale rettifica del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2025 0329362 22-07-2025 (“dove è scritto ‘LI’, leggasi ‘LS’. Fermo il resto”), in considerazione della stessa variazione apportata dall’Infermeria Presidiaria Tipo ‘A’ di Bari Palese nella parte ‘Determinazione del Direttore dell’Ospedale Militare’ del foglio di proposta a rassegna datato 19 giugno 2025 allegata al messaggio protocollo M_D AC9641C REG2025 0026457 22-10-2025 del 22 ottobre 2025 trasmesso a mezzo pec da cme_puglia@postacert.difesa.it, già allegata alla suddetta pec del 13 ottobre 2025; - di tutti gli altri eventuali atti amministrativi precedenti, conseguenti e/o comunque connessi, ancorché non conosciuti e/o conoscibili che dovessero medio tempore sopraggiungere e, sin d’ora, da intendersi impugnati per illegittimità derivata dai vizi in questa sede denunciati.

Giustizia amministrativa202501542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di proscioglimento dalla ferma prefissata per perdita permanente dell’idoneità psico-fisica, unitamente al giudizio sanitario e agli atti presupposti; successivo provvedimento di parziale rettifica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, arruolato nel giugno 2024 e in servizio presso un reggimento dell’Esercito, aveva riportato una frattura metaepifisaria distale del radio sinistro, trattata chirurgicamente con placca e viti. Sottoposto a giudizio sanitario, gli era stato attribuito il coefficiente 4 nella caratteristica somato-funzionale dell’apparato locomotore, con conseguente proscioglimento dalla ferma e collocamento in congedo illimitato. Ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, del d.m. 4 giugno 2014, dell’art. 582 d.P.R. n. 90/2010 e dell’art. 957 d.lgs. n. 66/2010, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, erronea valutazione e travisamento dei fatti. In particolare, ha sostenuto che gli esiti della frattura, extra-articolare, stabilizzata, con mezzi di sintesi ben tollerati e senza limitazioni funzionali, dovessero essere ricondotti al codice 203 della direttiva tecnica del 4 giugno 2014, cui corrisponde il coefficiente 2, anziché al codice 204, cui corrisponde il coefficiente 4. Il Ministero ha sostenuto, invece, che la frattura, localizzata nella metaepifisi distale del radio, dovesse essere considerata iuxta-articolare e quindi non riconducibile al codice 203. Il Ministero ha inoltre adottato una rettifica limitata alla sostituzione dell’indicazione “LI” con “LS”, lasciando fermo il resto del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto la causa non matura per la decisione, poiché le parti hanno prospettato valutazioni medico-legali tecniche contrapposte sulla natura intra-articolare o iuxta-articolare della frattura e sulla riconducibilità degli esiti al codice 203 oppure al codice 204 della direttiva tecnica ministeriale. Ha quindi disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione nel contraddittorio delle parti, affidata al Direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia Universitaria del Policlinico di Bari, con facoltà di delega. Il verificatore dovrà esaminare la documentazione ed effettuare gli accertamenti specialistici necessari, accertando la natura della frattura e la corretta classificazione secondo i codici 203 e 204. Sono stati disciplinati i termini per la bozza, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione finale. È stata disposta l’anticipazione di euro 3.000,00 sul compenso del verificatore, provvisoriamente posta per metà a carico di ciascuna parte. Ogni decisione sul merito, sulle ulteriori questioni e sulle spese processuali è stata riservata; la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 4 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione quando siano necessari accertamenti tecnici per la decisione; nel caso concreto è stata disposta per chiarire la natura della frattura e la sua corretta classificazione medico-legale.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Indicato dal ricorrente quale parametro relativo all’obbligo di motivazione del giudizio sanitario e del decreto di proscioglimento; la questione è stata riservata alla decisione definitiva.

  • art. 957, comma 1, d.lgs. n. 66/2010

    Richiamato quale base normativa del proscioglimento dalla ferma per perdita permanente dell’idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento; l’applicazione concreta è rimasta da decidere.

  • art. 956, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 66/2010

    Richiamato nel decreto impugnato quale ulteriore fondamento normativo del proscioglimento dalla ferma.

  • art. 582 d.P.R. n. 90/2010

    Indicato dal ricorrente tra le disposizioni violate; la relativa censura è stata riservata alla decisione definitiva.

  • d.m. 4 giugno 2014

    codice 203: “Gli esiti di fratture, non intra-articolari o iuxta-articolari con piccoli mezzi di sintesi in situ, senza segni di intolleranza e non limitanti la funzione”; codice 204: “Gli altri esiti di fratture di grado non inabilitante”

    La direttiva tecnica stabilisce i criteri per delineare il profilo sanitario e associa ai codici 203 e 204, rispettivamente, il coefficiente 2 e il coefficiente 4. La verificazione deve stabilire quale codice sia applicabile agli esiti della frattura.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato, insieme al GDPR, quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia dipende da valutazioni medico-legali tecniche contrapposte e dagli atti non emerge con sufficiente chiarezza la corretta classificazione della patologia secondo la disciplina sanitaria applicabile, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ex art. 66 c.p.a. prima di decidere il merito.
  • In una controversia sul proscioglimento di un militare dalla ferma per perdita dell’idoneità psico-fisica, la riconducibilità degli esiti di una frattura al codice sanitario che attribuisce coefficiente 2 oppure a quello residuale che attribuisce coefficiente 4 richiede l’accertamento tecnico della natura intra-articolare o iuxta-articolare della lesione, delle caratteristiche dei mezzi di sintesi e dell’eventuale limitazione funzionale.
  • La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, con possibilità per i consulenti tecnici di parte di assistere alle operazioni e di presentare osservazioni sulla bozza di relazione; il verificatore deve dar conto nella relazione finale delle osservazioni ricevute e delle proprie valutazioni.
  • Quando viene disposta una verificazione, le questioni di merito, le ulteriori censure e la regolazione delle spese possono essere riservate alla decisione definitiva e la causa può essere rinviata a un’udienza successiva per il prosieguo.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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