Sentenza del 22/09/2020 n. 19778 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Recupero dell'aiuto di Stato: l'Agenzia contestava a (---) spa la restituzione dell'imposta Irpeg non versata per l'anno 1998 a seguito dell'esenzione triennale riconosciuta dalla normativa (moratoria fiscale) poi dichiarata incompatibile con il mercato comune dalla Decisione della Commissione 2003/193/CE. La società sosteneva che il vantaggio fiscale era stato retrocesso al Comune di Torino tramite distribuzione di dividendi (Comune azionista per il 99,998%), per cui il vero beneficiario dell'aiuto sarebbe stato l'ente pubblico e non la società, e dunque l'azione di recupero avrebbe dovuto rivolgersi al Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'obbligo di recupero ricade sull'impresa che ha effettivamente fruito dell'esenzione fiscale (la società beneficiaria), indipendentemente dalla composizione del capitale sociale o dalla distribuzione successiva di dividendi al socio pubblico. La distribuzione degli utili al Comune non vale a rilevare come restituzione del beneficio allo Stato né a estinguere l'obbligo di recupero dell'aiuto illegittimo. È stato inoltre ribadito che le società 'in house' non sono esentate dall'obbligo di recupero quando l'aiuto ha creato un vantaggio concorrenziale.
Norme richiamate
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, artt. 107 e 108
Stabilisce il divieto di aiuti di Stato incompatibili e l'obbligo di recupero; il giudice ha richiamato questi principi per affermare l'obbligo di recupero nei confronti del beneficiario dell'aiuto, anche se a partecipazione pubblica.
Regolamento (CE) n. 659/1999, artt. 7 e 14
Regola la procedura di individuazione e recupero degli aiuti incompatibili e il ripristino dello status quo ante; richiamato come quadro procedurale per il recupero, senza che la distribuzione dei dividendi possa sostituire il recupero formale.
Decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002, art. 3
Dichiara incompatibile con il mercato comune l'esenzione Irpeg in oggetto; costituisce la base comunitaria della legittima richiesta di recupero delle imposte non versate.
Decreto Legge 30 agosto 1993 n.331, art.66 comma 14 (conv. L. 29/10/1993 n.427) e L. 28 dicembre 1995 n.549, art.3 comma 70
Norme nazionali che prevedevano la moratoria fiscale (esenzione Irpeg) poi ritenuta aiuto di Stato illegittimo; il giudice le considera fonte dell'agevolazione che è stata oggetto di recupero.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma invocata come motivo di cassazione (violazione di norme di diritto comunitario e loro applicazione); la Corte ha ritenuto infondata la censura dedotta sulla base di tali norme.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n.546, art.62
Norma processuale tributaria richiamata nel ricorso; utilizzata nel quadro delle deduzioni processuali ma senza incidere sull'esito della questione di merito.
Decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 2002, art.13 comma 1-quater
Norma sulla contribuzione unificata; menzionata per constatare l'obbligo eventuale del versamento del doppio contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- L'azione di recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile va rivolta contro il soggetto economico che ha effettivamente fruito dell'agevolazione (il beneficiario diretto), non automaticamente contro il socio pubblico.
- La distribuzione di dividendi dal beneficiario ai soci pubblici non estingue l'obbligo di recupero né equivale a una restituzione dell'aiuto allo Stato membro: occorre dimostrare un nesso giuridico e causale diretto che faccia ricadere il beneficio sul socio pubblico.
- La qualifica di 'in house' o la partecipazione pubblica totalitaria non esonera la società dall'obbligo di restituzione dell'aiuto illegittimo se tale società opera in un mercato aperto alla concorrenza e ha tratto vantaggio dall'agevolazione.
- Per ottenere che il recupero sia rivolto al socio pubblico occorre fornire prove chiare che il vantaggio è stato trasferito o che il socio è il reale beneficiario economico dell'agevolazione (non basta la mera distribuzione successiva di utili).
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non è automatica: deve essere fondata su una questione comunitaria seria e non manifestamente infondata; la semplice divergenza interpretativa non garantisce il rinvio.
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