Sentenza n. 2771/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 4726/2024 pubbl. il 21/06/2024 RG n. 22884/2023, TRIBUNALE DI NAPOLI, (SEZIONE LAVORO), GIUDICE DOTT. BILE, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, n. 4726/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuale di euro 500,00 mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente all'anno scolastico 2022/2023, oltre agli interessi. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, chiedendo l'assegnazione di un termine per l'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione in forma esecutiva della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha riconosciuto che l'ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e che, nel caso concreto, erano rispettate sia la definitività del titolo, attestata dalla certificazione di cancelleria, sia la condizione di procedibilità derivante dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione in forma esecutiva. Poiché il Ministero non ha provato l'adempimento, il Tribunale ha ordinato all'Amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori sessanta giorni per compiere gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, su richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha precisato che, nel giudizio di ottemperanza, sono riconoscibili solo le spese successive al giudicato funzionali alla pubblicazione, all'esame, alla notificazione del titolo e agli atti accessori necessari all'introduzione dell'ottemperanza; non sono invece dovute le spese di precetto, riferibili alla diversa esecuzione forzata civile.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
In presenza di un titolo giudiziale esecutivo e dell'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza ordina l'esecuzione del giudicato e può fissare un termine, nonché nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione in forma esecutiva consente di procedere esecutivamente nei confronti della pubblica amministrazione e rende procedibile l'azione di ottemperanza.
artt. 474 ss. c.p.c.
Le spese di precetto attengono al procedimento di esecuzione forzata civile e non sono riconoscibili come spese funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto al comando giudiziale.
- Nei confronti della pubblica amministrazione, l'ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione in forma esecutiva del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Qualora l'amministrazione non dimostri l'integrale esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al giudicato che siano funzionali alla pubblicazione, all'esame, alla notificazione del titolo e agli atti necessari per introdurre il giudizio; non rientrano invece le spese di precetto, riferibili alla distinta procedura di esecuzione forzata civile.
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