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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03369/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un atto di citazione con cui una proprietaria di un posto auto chiedeva accertarsi la propria proprietà esclusiva sul bene sito in un edificio di Roma, oltre alla rimozione degli effetti di una vendita del 2003 e dell’ipoteca iscritta nel 2003 sul medesimo posto auto, sostenendo che tali atti costituivano una molestia al suo diritto dominicale e chiedendo anche il risarcimento del danno. In primo grado e in appello le domande venivano respinte: il giudice di merito rilevava che non risultava alcuna molestia di fatto, poiché entrambe le parti avevano sempre liberamente utilizzato i rispettivi posti auto, né alcuna molestia di diritto, poiché non vi era stata rivendicazione di diritti reali sul bene dell’attrice e l’ipoteca risultava ormai estinta per integrale pagamento del mutuo. In cassazione la ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 100, 949 e 1372 c.c. e sosteneva che la mera erronea indicazione catastale del posto auto e il relativo disallineamento dei dati costituivano di per sé una molestia risarcibile, indipendentemente dall’effettivo godimento del bene; con il secondo lamentava violazione degli artt. 100, 113 c.p.c. e 949 c.c., sostenendo che la corte d’appello avrebbe dovuto riqualificare la domanda per renderla ammissibile, in presenza di interesse ad agire. La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché generici: mancava la dimostrazione di una concreta molestia di fatto o di diritto, mancava specificità nel dedurre un pregiudizio attuale derivante dal solo disallineamento catastale, e non veniva indicata quale diversa qualificazione giuridica della pretesa avrebbe dovuto essere adottata dal giudice di merito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la configurabilità dell’actio negatoria e la sussistenza di un interesse concreto e attuale ad agire, rilevando che non vi era stata alcuna invasione o rivendicazione del posto auto dell’attrice e che l’ipoteca risultava ormai priva di effetti sostanziali perché il mutuo era stato estinto. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna controricorrente, nonché una ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e l’obbligo relativo al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per escludere l’interesse ad agire in assenza di una concreta e attuale lesione del diritto di proprietà.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma senza indicazione di una concreta errata applicazione da parte del giudice di merito.

  • art. 949 c.c.

    richiamato quale fondamento dell’actio negatoria, esperibile solo in presenza di molestie di fatto o di diritto al diritto dominicale.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato nel primo motivo, senza che la censura superasse la verifica sulla concreta sussistenza di una molestia al diritto di proprietà.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte come possibile corretta sede del vizio quando si denunci un errore nell’interpretazione della domanda che si traduca in nullità processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte come possibile sede del vizio quando si lamenti l’omessa considerazione di un fatto allegato e non contestato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata e per l’applicazione della disciplina sanzionatoria conseguente alla decisione conforme alla proposta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione alla composizione del collegio e all’assenza di incompatibilità del relatore/proponente.

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore di ciascuna controricorrente e di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’actio negatoria richiede la deduzione e la prova di una concreta molestia di fatto o di diritto al diritto di proprietà; il mero disallineamento catastale, se non accompagnato da una lesione attuale e concreta, non basta.
  • L’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. deve essere attuale e concreto: non è sufficiente allegare un pregiudizio meramente astratto o cartolare, se il bene è normalmente goduto e non vi sono rivendicazioni avversarie.
  • Quando si censura in cassazione l’interpretazione o la qualificazione della domanda giudiziale compiuta dal giudice di merito, è necessario indicare specificamente quale sarebbe stata la corretta qualificazione alternativa; in mancanza, il motivo è inammissibile per genericità.
  • La deduzione di un vizio di violazione di legge non può risolversi in una contestazione meramente astratta del fatto storico o in una richiesta di nuova valutazione del merito, se la sentenza impugnata ha fondato la decisione su una rationes non adeguatamente confutate.
  • La mera iscrizione ipotecaria ormai priva di effetti sostanziali, perché il debito garantito è stato integralmente estinto, non integra di per sé una molestia di diritto idonea a fondare la tutela negatoria.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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