Cassazione Penale, Sentenza n. 38453/2025 del 27/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda di revoca o sospensione dell'ingiunzione a demolire. Hanno dedotto tre motivi comuni: 1) violazione di legge (artt. 35 L. 47/85 e 39 L. 724/1994) sostenendo che ciascuno aveva presentato domanda di condono per singole unità abitative entro il limite volumetrico di 750 mc e aveva versato gli importi dovuti e gli oneri (almeno in acconto), per cui sarebbe sorto il silenzio-assenso dopo 24 mesi in assenza di provvedimento negativo del Comune; 2) mancata o omessa motivazione del Tribunale con riferimento al dedotto silenzio-assenso; 3) violazione dell'art. 173 c.p. e dell'art. 6 par. 1 CEDU, perché l'ordine di demolizione avrebbe natura sanzionatoria (pena) e sarebbe quindi soggetto alla prescrizione quinquennale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivi principali: primo motivo inammissibile sia per violazione del principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione (non dimostrato che il silenzio-assenso fosse stato dedotto in sede di esecuzione) sia perché la questione è priva di fondamento giuridico: il Tribunale aveva accertato che si trattava di un unico immobile originariamente riconducibile a un unico titolare (Iannone Giuseppe) e che le domande distinte erano un artificio per eludere il limite volumetrico; inoltre il silenzio-assenso per il condono richiede il rispetto di requisiti quali il pagamento integrale dell'oblazione e degli oneri concessori, non meramente acconti. Il secondo motivo è inammissibile per le stesse ragioni. Il terzo motivo è inammissibile perché l'ordine di demolizione, nella materia dei reati edilizi, ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e non costituisce "pena" ai sensi della giurisprudenza CEDU, per cui la prescrizione penale non rileva. Sono state imposte le spese processuali ai ricorrenti e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 35 L. 47/1985
Richiamata nella discussione sul regime del condono e sul correlato obbligo di pagamento dell'oblazione; la Corte richiama la necessità del rispetto integrale dei requisiti previsti dalla normativa sul condono per il formarsi del silenzio-assenso.
art. 39 L. 724/1994
Invocato dai ricorrenti come base normativa per le domande di condono; la Corte conferma che la legge va letta nella prospettiva che l'edificio debba essere considerato unitariamente ai fini del limite volumetrico e che non è ammesso il frazionamento artificioso delle istanze.
art. 32, comma 37, d.l. 30/09/2003, n. 269, conv. L. 326/2003
Riferimento normativo sul principio del silenzio-assenso per il condono: la Corte ricorda che il silenzio-assenso si forma solo se la domanda risponde ai requisiti di legge e con tutti i pagamenti integrali effettuati.
d.P.R. n. 380/2001 (richiamo alla legge n. 47/1985 e criteri di oblazione)
Utilizzato per richiamare i criteri di determinazione dell'oblazione e le condizioni per il silenzio-assenso; la dichiarazione della Corte evidenzia che il versamento integrale è requisito essenziale.
art. 619, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto del principio che la motivazione può essere corretta in Cassazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta; la Corte applica il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
art. 173 c.p.
Invocato dai ricorrenti per sostenere la prescrizione dell'azione nei confronti dell'ordine di demolizione; la Corte lo esclude come applicabile perché l'ordine di demolizione è qualificato come sanzione amministrativa reale e non come pena penale soggetta a prescrizione.
art. 6 par. 1 CEDU
Richiamato in prospettiva di tutela processuale; la Corte ritiene non configurabile violazione perché l'ordine di demolizione non è una pena nel senso della Convenzione, per cui il parametro non opera come i ricorrenti supponevano.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per addebitare le spese del procedimento ai ricorrenti in caso di inammissibilità dei ricorsi.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione di eventuali sanzioni economiche e alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso; la Corte la utilizza per motivare la fissazione equitativa della somma a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Un edificio abusivo va valutato unitariamente ai fini del condono: non è ammesso il frazionamento artificioso delle domande per eludere limiti volumetrici stabiliti dalla legge.
- Il silenzio-assenso per il condono si forma solo se la domanda soddisfa tutti i requisiti di legge: pagamento integrale dell'oblazione, versamento definitivo degli oneri concessori, eventuali adempimenti catastali e decorso dei termini senza provvedimento negativo del Comune.
- Il mancato versamento integrale degli importi o il semplice pagamento di acconti non dà diritto al silenzio-assenso.
- L'ordine di demolizione in materia edilizia è qualificato dalla giurisprudenza come sanzione amministrativa ripristinatoria (reale) e non come pena: pertanto non è assoggettato alla logica della prescrizione penale e non rientra nella nozione di "pena" della CEDU.
- In Cassazione vale il principio di autosufficienza del ricorso: questioni non tempestivamente dedotte in sede di merito o di esecuzione e non adeguatamente documentate possono portare all'inammissibilità del ricorso.
- Se un motivo è meramente infondato di diritto, il disaccordo del giudice rispetto alle argomentazioni delle parti non costituisce di per sé vizio di legittimità.
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