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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39292/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli censurava, in sostanza, la ricostruzione del fatto e la valutazione del compendio probatorio, contestando l'apprezzamento delle intercettazioni e, in particolare, il ruolo attribuito all'imputato all'interno di un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente. La difesa sosteneva un travisamento del fatto e una diversa lettura del materiale probatorio; la Corte di cassazione ha però rilevato che tali doglianze si risolvevano in richieste di rivalutazione del merito, non consentite in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure di merito relative alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito. Ha ritenuto congrua e adeguata la motivazione della Corte di appello, che aveva valorizzato le intercettazioni e confermato il ruolo dell'imputato come "vedetta" nell'ambito dell'associazione dedita allo spaccio. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che mirino a una nuova ricostruzione del fatto o a una diversa valutazione del materiale probatorio, perché tali apprezzamenti spettano esclusivamente al giudice di merito.
  • Il vizio di travisamento del fatto non può essere dedotto quando la doglianza si risolva in una mera diversa interpretazione delle risultanze processuali rispetto a quella accolta nei gradi di merito; esso richiede un errore percepibile in modo palese e obiettivo.
  • È immune da censura la motivazione che, sulla base di intercettazioni esaminate in modo puntuale e di corrette massime di esperienza, giustifichi in modo non illogico il ruolo dell'imputato nell'associazione criminosa.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo diversa valutazione nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiInutilizzabilità della prova

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