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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10875/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale (in qualità di amministratore di fatto della Cogene Costruzioni Generali s.r.l., fallita il 2/7/2008). Le imputazioni specifiche riguardano: a) l'omessa contabilizzazione di un credito di euro 635.000 vantato da SAFIE S.p.A.; b) l'errata indicazione delle rimanenze finali, contabilizzate in eccesso per euro 194.000. I motivi di doglianza sono: violazione di legge e vizio di motivazione quanto al dolo richiesto per la bancarotta documentale (sostenendo che le irregolarità non impedivano realmente la ricostruzione del movimento degli affari, essendo il credito noto e accertato già con sentenza del 2005 e la valutazione delle rimanenze chiarita con il comune e con il ricorrente); censura sulla qualificazione del ricorrente quale amministratore di fatto (art. 2639 c.c.), tenuto conto che le condotte risalirebbero al periodo di liquidazione; e mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fallimentare. Inoltre è stata sollevata questione di prescrizione e rilevata la revoca della costituzione di parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto preliminarmente che il termine di prescrizione non è decorso (termine massimo fissato al 29/01/2025, calcolato tenendo conto di 1.489 giorni di sospensione). Sul merito: il secondo motivo (sulla qualità di amministratore di fatto) è stato dichiarato inammissibile e, comunque, manifestamente infondato, attesa la prova di irregolarità contabili anteriori alla messa in liquidazione che giustificano l'addebito in capo ad amministratori anche di fatto. Il primo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha rilevato una manifesta illogicità della motivazione dell'appello perché, malgrado l'accertamento di omissioni contabili, la sentenza non ha adeguatamente spiegato in che modo tali omissioni abbiano reso impossibile (o particolarmente difficoltosa) la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio, requisito per la configurazione della bancarotta fraudolenta documentale. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato in parte la decisione impugnata e ha disposto il rinvio per il nuovo esame, con particolare riguardo alla corretta qualificazione del fatto (bancarotta documentale fraudolenta vs bancarotta semplice) e alla valutazione della circostanza attenuante ex art. 219. In sintesi: ricorso in parte accolto, pronuncia parzialmente annullata e causa rinviata per nuovo esame; il ricorso è dunque favorevole al ricorrente in punto di motivazione e qualificazione giuridica da verificare in rinvio.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma processuale relativa al concordato intervenuto tra imputato e procuratore generale; qui richiamata perché la Corte d'appello ha accolto il concordato per altro imputato (Luigi Stomaci) nell'ambito del processo.

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    Regola la bancarotta fraudolenta documentale con due ipotesi alternative: sottrazione o distruzione delle scritture (richiede dolo specifico) e tenuta delle scritture in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio (richiede il dolo generico). La Corte sottolinea che per quest'ultima ipotesi occorre dimostrare che le irregolarità ostacolino effettivamente la ricostruzione ovvero producano difficoltà superabili solo con particolare diligenza.

  • art. 217, comma 2 legge fallimentare

    Norma sulla bancarotta semplice; l'elemento soggettivo può essere costituito sia dal dolo sia dalla colpa, diversamente dalla bancarotta fraudolenta documentale che, a seconda dell'ipotesi, richiede dolo specifico o dolo generico.

  • art. 219, comma terzo, legge fallimentare

    Prevede una circostanza attenuante la cui valutazione deve essere collegata al danno effettivo alla massa creditoria e all'incidenza della condotta sulle possibilità di esercizio delle azioni revocatorie e altre azioni in tutela dei creditori; la Corte ha richiamato questo criterio nel censurare la motivazione che non ha dimostrato un vulnus patrimoniale causato dalle condotte contestate.

  • art. 157, comma 1 e art. 161, comma 2 cod. pen.

    Norme utilizzate per il calcolo della prescrizione: il termine prescrizionale viene determinato in relazione alla pena edittale massima aumentata di un quarto; la Cassazione ha anche applicato la regola sul conteggio dei periodi di sospensione (in giorni) nella determinazione della data di estinzione del diritto all'azione penale.

  • art. 2639 cod. civ.

    Norma civile relativa all'impugnazione degli atti compiuti per frodare i creditori; richiamata dal ricorrente in relazione alla contestazione della qualifica di amministratore di fatto. La Corte ha comunque valutato la prova testimoniale e la temporalità delle condotte nel confermare la responsabilità degli amministratori per le irregolarità contabili risalenti a periodo anteriore alla liquidazione.

Massime di principio

  • L'omessa annotazione di voci contabili non comporta automaticamente la configurazione della bancarotta fraudolenta documentale: è necessario che le omissioni rendano effettivamente impossibile, o gravemente ostacolino, la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio; la motivazione giudiziale deve esplicitare tale nesso causale.
  • La distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice è sostanziale e dipende dall'elemento soggettivo: la fraudolenta richiede dolo (specifico o generico a seconda dell'ipotesi), mentre la semplice può derivare anche da colpa.
  • Per riconoscere la qualità di amministratore di fatto è fondamentale la prova della concreta assunzione di poteri gestori nel periodo in cui si sono realizzate le condotte contestate; la temporalità degli atti e delle omissioni è determinante.
  • Nel calcolo della prescrizione devono essere computati con precisione i periodi di sospensione (in giorni) e il termine finale può essere prorogato significativamente da ripetute sospensioni difensive o da cause straordinarie (es. pandemia).
  • La circostanza attenuante ex art. 219 legge fallimentare va valutata in relazione al danno effettivo subito dalla massa creditoria e all'incidenza della condotta sulle azioni revocatorie: l'assenza di un concreto vulnus patrimoniale può favorire l'applicazione dell'attenuante o la requalificazione in fattispecie meno grave.
  • Se le irregolarità contabili possono essere chiarite dai documenti esterni (es. sentenze che accertano crediti, chiarimenti del committente o del curatore) ciò indebolisce la tesi dell'impossibilità di ricostruzione e può portare a una diversa qualificazione del fatto o a esiti più favorevoli per l'imputato.

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