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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33974/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente di un ente locale ha agito per ottenere il pagamento di compensi incentivanti previsti dall'art. 18 della legge n. 109 del 1994 per una pluralità di incarichi connessi a progettazione ed esecuzione di opere pubbliche svolti tra il 2008 e il 2014. Il Tribunale aveva riconosciuto solo parte del credito, anche perché nelle more erano stati corrisposti alcuni importi. In appello l'ente ha ottenuto la riduzione dell'importo dovuto, con esclusione di alcune voci riferite ad attività di verde pubblico e sgombraneve e con decorrenza degli interessi dall'approvazione del certificato di collaudo, anche tacita. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato in più censure: ha denunciato vizi motivazionali, travisamento dei fatti, violazione del regolamento comunale di applicazione dell'art. 18 della legge n. 109/1994, errata qualificazione degli interventi di verde pubblico e sgombraneve come appalti di servizi anziché di lavori, omessa pronuncia sulle richieste istruttorie, extrapetizione sulla decorrenza dell'esigibilità dell'incentivo e erronea compensazione parziale delle spese di lite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza d'appello o pretendevano una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha confermato che il compenso incentivante ex art. 18 legge n. 109/1994 spetta per attività di progettazione e lavori pubblici, non per meri servizi o manutenzione ordinaria senza aliquid novi; ha inoltre ritenuto corretta la decorrenza degli interessi dall'approvazione del certificato di collaudo, anche tacita ex art. 141, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, e ha giudicato legittima la compensazione parziale delle spese per l'esito complessivo della lite e per il comportamento processuale dell'ente che aveva versato somme in corso di causa. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 legge n. 109 del 1994

    compenso incentivante per il personale degli uffici tecnici di P.A.

    L'incentivo è riconoscibile solo per attività tecniche svolte in relazione ad appalti di opere o lavori pubblici, connessi a progettazione, direzione lavori, collaudo e attività analoghe; non si estende a servizi o a manutenzione ordinaria priva di un quid novi.

  • art. 4, commi 8 e 9, regolamento approvato con deliberazione n. 672/24 del 15.6.2005

    il visto del direttore generale si intende acquisito trascorsi 30 giorni dalla data di acquisizione degli atti di liquidazione

    La censura fondata sulla mancanza del visto è stata ritenuta non pertinente rispetto alla decisione d'appello, che aveva escluso il compenso per ragioni inerenti alla natura dell'attività svolta.

  • art. 141, comma 3, d.lgs. n. 163/2006

    approvazione tacita del certificato di collaudo

    In mancanza di approvazione espressa del certificato di collaudo, l'approvazione si realizza tacitamente con il decorso del termine biennale previsto dalla norma, e da tale momento decorrono gli interessi sul credito incentivante.

  • art. 113 c.p.c.

    Non opera, rispetto a un regolamento amministrativo non integralmente riprodotto nel ricorso, il principio iura novit curia in modo tale da consentire alla Corte di ricostruirne autonomamente il contenuto completo.

  • art. 91 c.p.c.

    La violazione della regola sulle spese è deducibile in cassazione solo se le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è esercizio di potere discrezionale del giudice di merito; le gravi ed eccezionali ragioni devono essere specificate e la motivazione non può essere generica o apparente.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto dall'impugnante soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il compenso incentivante previsto per il personale tecnico delle amministrazioni aggiudicatrici presuppone lo svolgimento di attività riferite a opere o lavori pubblici e non è estensibile, in via analogica, a interventi qualificabili come servizi o a mera manutenzione ordinaria priva di un effettivo contenuto progettuale.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una terza valutazione del materiale istruttorio: il ricorso è inammissibile quando le censure mirano solo a contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Le doglianze sulla violazione di atti regolamentari o amministrativi devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, se l'atto non è integralmente riportato, non è possibile chiedere alla Corte una ricostruzione autonoma del suo contenuto.
  • La decorrenza degli interessi su un credito correlato al collaudo di un'opera può essere ancorata all'approvazione del certificato di collaudo, anche tacita, quando la disciplina di settore la preveda espressamente.
  • La compensazione delle spese di lite è censurabile in cassazione solo nei limiti in cui la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; il giudice di merito può valorizzare l'esito complessivo della controversia e il comportamento processuale delle parti.
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Come è indicizzato

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RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
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