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Sentenza

Sentenza n. 445/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del Comando Legione Carabinieri “Calabria” -OMISSIS- – Ufficio Personale del 16/04/2025 n.-OMISSIS- di prot., notificato il 18 aprile 2025, con il quale considerato “… che sulla scorta della documentazione prodotta il militare deve ritenersi sottoposto a terapia medica, con l’assunzione di compresse al proprio domicilio, non assimilabile a terapia salvavita” è stata rigettata l’istanza dell’8 aprile 2025 volta ad ottenere i benefici previsti dall’art. 40 del DPR n. 51/2009 in materia di “terapia salvavita”.

Giustizia amministrativa202500713

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento dei benefici per terapia salvavita, consistenti nell'esclusione dal computo delle assenze dei giorni di ricovero e di terapia, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 51/2009

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, colpito da infarto miocardico acuto e sottoposto a angioplastica con impianto di stent e a cardioversione per fibrillazione atriale, aveva chiesto il riconoscimento dei benefici previsti per le terapie salvavita per il periodo dal 9 giugno 2024 all'8 giugno 2025. A sostegno della domanda aveva prodotto documentazione ospedaliera e certificazioni sanitarie, tra cui un'attestazione dell'ASL che riteneva sussistenti i requisiti sanitari per il beneficio. L'Amministrazione ha respinto l'istanza ritenendo che la terapia farmacologica antiaggregante, assunta al domicilio per dodici mesi, fosse una terapia cronica di mantenimento e non una terapia salvavita. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 21, punto 7-bis, del CCNL del comparto Ministeri, falsa applicazione della circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 33/96-3-2003, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. Ha sostenuto che la patologia fosse grave, che la terapia domiciliare fosse necessaria per evitare esiti letali e che la disciplina non richiedesse la somministrazione ospedaliera dei farmaci. Ha inoltre chiesto una consulenza tecnica d'ufficio per accertare la riconducibilità della terapia alla nozione di terapia salvavita. Il Ministero ha eccepito l'inidoneità della certificazione sanitaria, ritenendola generica, priva dell'indicazione dei singoli giorni di terapia e degli effetti invalidanti, e ha sostenuto che il beneficio riguardasse assenze oggettivamente determinate dal ricovero, dal day-hospital o dagli effetti collaterali della terapia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l'art. 40 del d.P.R. n. 51/2009 nel senso che il beneficio presuppone una certificazione dell'ASL, di struttura convenzionata o di struttura sanitaria militare equivalente, puntuale e circostanziata, indicante i giorni di assenza effettivamente dovuti al ricovero, al day-hospital o alla terapia salvavita, il tipo di trattamento, le modalità e i tempi di somministrazione, nonché il nesso tra il trattamento e l'assenza dal servizio. La mera attestazione della gravità della patologia o una valutazione conclusiva circa la sussistenza dei requisiti non sono sufficienti. Il giudice ha inoltre precisato che le assenze rilevanti sono quelle riconducibili al ricovero, alla terapia salvavita o agli effetti collaterali diretti della terapia, non quelle dovute alle manifestazioni della patologia di base, alle visite di controllo o all'intero periodo di assunzione di un farmaco. Nel caso concreto, la certificazione sanitaria si limitava a esprimere una valutazione tecnica senza descrivere oggettivamente terapia, modalità e tempi di somministrazione. Inoltre, la terapia era domiciliare e le assenze richieste coincidevano con l'intero periodo annuale di assunzione del farmaco, senza prova della loro stretta connessione con il trattamento o con suoi effetti collaterali. Tali rilievi sono stati ritenuti sufficienti a escludere il beneficio. Le spese sono state compensate per la peculiarità della materia e dell'iter procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 40 d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51

    “in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria o aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare”

    Il beneficio richiede una certificazione sanitaria puntuale, rilasciata dalla struttura competente, che documenti i giorni di ricovero, day-hospital o assenza effettivamente dovuti alla terapia salvavita, il trattamento, le sue modalità e il nesso con l'assenza dal servizio.

  • art. 13 d.P.R. n. 170/2007

    Richiamato dall'Amministrazione per sostenere la necessità di una certificazione rilasciata dalla competente ASL o struttura sanitaria equiparata, a seguito dell'accertamento del collegio medico-legale territorialmente competente.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato in relazione al preavviso di rigetto comunicato dall'Amministrazione prima dell'adozione del diniego definitivo.

  • art. 21, punto 7-bis, CCNL del comparto Ministeri

    Invocato dal ricorrente a sostegno del diritto ai benefici connessi alle assenze per terapia salvavita; il ricorso è stato comunque respinto per carenza della certificazione puntuale e del nesso tra assenze e trattamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute, a fondamento dell'oscuramento disposto.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato, nella formulazione vigente, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Il beneficio previsto per le assenze connesse a terapie salvavita richiede una certificazione sanitaria puntuale e circostanziata, rilasciata dalla competente azienda sanitaria o da struttura equiparata, che individui il tipo di terapia, le modalità e i tempi di somministrazione e i singoli giorni di assenza effettivamente dovuti al ricovero, al day-hospital o al trattamento.
  • La mera attestazione della gravità della patologia o la conclusiva valutazione sanitaria secondo cui sussistono i requisiti per il beneficio non è sufficiente quando non espone gli elementi oggettivi sui quali tale valutazione si fonda.
  • Sono computabili ai fini del beneficio le assenze strettamente riconducibili al ricovero, alla terapia salvavita e agli effetti collaterali diretti del trattamento; restano escluse le assenze dovute alle manifestazioni cliniche della patologia di base, alle visite di controllo o ad altre ragioni non direttamente connesse alla terapia.
  • La coincidenza tra il periodo di assenza dal servizio e l'intero periodo di assunzione domiciliare e continuativa di un farmaco non dimostra, di per sé, che tutte le assenze siano dovute a una terapia salvavita ai sensi della disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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