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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33644/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La persona condannata aveva definito con sentenza di applicazione della pena, divenuta irrevocabile il 6 settembre 2022, un procedimento relativo a reati fiscali, a un reato associativo aggravato dalla transnazionalità e al delitto di cui agli artt. 110 e 512-bis c.p., in relazione alla fittizia intestazione di somme e partecipazioni societarie a società estere utilizzate come schermo. Nel procedimento di cognizione era stata disposta la restituzione di una somma e il pagamento diretto all'Amministrazione finanziaria di un importo a titolo di debito tributario. Successivamente, il pubblico ministero aveva chiesto, in sede esecutiva, la confisca diretta o per equivalente, ai sensi dell'art. 240-bis c.p., di euro 1.239.000,00 accreditati nel 2020 sui conti personali del condannato da una società estera, sostenendo che tali somme costituissero la quota di proventi illeciti derivanti dalla vendita di una partecipazione in una società proprietaria di una piantagione di banane, acquistata con fondi neri sottratti a una società e intestata fittiziamente a società offshore. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'opposizione del pubblico ministero avverso il precedente diniego della confisca, ritenendo che le somme rappresentassero il profitto dei reati già considerati, in particolare dei reati tributari, e che non fosse stato dimostrato un incremento patrimoniale ingiustificato. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 240-bis c.p., 667, comma 4, e 676 c.p.p., nonché vizio di motivazione. Ha sostenuto che la confisca allargata richiesta fosse distinta dalla confisca del profitto dei reati tributari, che le somme fossero diverse da quelle già considerate nel procedimento fiscale, che la loro provenienza illecita fosse stata accertata e che il giudice avesse omesso di esaminare la sproporzione tra il denaro e i redditi o l'attività economica del condannato. Ha inoltre denunciato la contraddittorietà della motivazione, poiché il giudice avrebbe riconosciuto la provenienza illecita delle somme escludendone tuttavia l'ablazione. La difesa ha chiesto in via principale la declaratoria di inammissibilità del ricorso, deducendo l'adozione dell'ordinanza de plano, e in subordine ha sostenuto l'assenza dei presupposti dell'art. 240-bis c.p., in particolare della prova della sproporzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero, senza condanna alle spese trattandosi di parte pubblica. La Corte ha chiarito che la confisca ex art. 240-bis c.p. richiede cumulativamente: una condanna o applicazione della pena per un reato-spia; la titolarità o disponibilità di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica; la mancata giustificazione della provenienza lecita. La sproporzione deve essere preliminarmente allegata e dimostrata dalla pubblica accusa; solo dopo tale accertamento sorge l'onere dell'interessato di allegare elementi idonei a giustificare la provenienza lecita dei beni. Nel caso concreto, il pubblico ministero aveva insistito sulla provenienza illecita e sulla mancata giustificazione del denaro, ma non aveva illustrato puntualmente la sproporzione dell'importo rispetto ai redditi o al patrimonio lecitamente acquisito. La richiesta risultava inoltre volta a colpire il profitto della condotta illecita oggetto del processo di cognizione, determinando una non consentita sovrapposizione tra la confisca del profitto e la confisca allargata. La mancata giustificazione della provenienza del denaro, anche se collegato a un reato-spia, non era quindi sufficiente per disporre la confisca in assenza della specifica dimostrazione della sproporzione.

Norme richiamate

  • art. 240-bis c.p.

    La confisca allargata presuppone cumulativamente la condanna per un reato-spia, la titolarità o disponibilità di beni sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati o all'attività economica e la mancata giustificazione della loro provenienza lecita. La sproporzione deve essere preliminarmente provata dalla pubblica accusa; soltanto dopo sorge un onere di allegazione a carico dell'interessato.

  • art. 512-bis c.p.

    È individuato nella sentenza come reato-spia idoneo, in presenza degli ulteriori requisiti, a consentire l'applicazione della confisca allargata.

  • art. 646 c.p.

    È richiamato quale delitto dal quale sarebbero derivati i proventi illeciti successivamente oggetto di fittizia intestazione e reimpiego.

  • art. 648-quater c.p.

    La disposizione è ritenuta non applicabile nei confronti del condannato, non essendogli contestato il reato di riciclaggio.

  • art. 240 c.p.

    È richiamato dal giudice dell'esecuzione nel distinguere la confisca del profitto dalla confisca allargata.

  • art. 183-quater disp. att. c.p.p.

    È indicato come fondamento processuale della richiesta esecutiva di confisca ex art. 240-bis c.p.

  • art. 667 c.p.p.

    È indicato tra le norme la cui violazione è stata dedotta dal pubblico ministero, senza che il ricorso sia stato accolto.

  • art. 676 c.p.p.

    È indicato tra le norme la cui violazione è stata dedotta in relazione ai poteri del giudice dell'esecuzione.

  • art. 444 c.p.p.

    È richiamato quale disciplina della sentenza di applicazione della pena concordata.

  • art. 3 d.lgs. n. 74/2000

    È richiamato in relazione ai reati fiscali oggetto del procedimento di cognizione e al sequestro originariamente disposto.

  • art. 4 d.lgs. n. 74/2000

    È richiamato in relazione ai reati fiscali oggetto del procedimento di cognizione e al sequestro originariamente disposto.

  • art. 3 legge n. 146/2006

    È richiamato quale aggravante della transnazionalità contestata in relazione al reato associativo.

  • art. 110 c.p.

    È richiamato in relazione alla contestazione concorsuale del delitto di fittizia intestazione.

  • art. 14, paragrafi 1 e 2, Direttiva 2024/1260/UE

    È richiamata per evidenziare che la confisca allargata non può fondarsi su automatismi e richiede che l'autorità giudiziaria, considerando tutte le circostanze e gli elementi disponibili, sia convinta della derivazione criminosa dei beni.

  • art. 5, paragrafo 1, Direttiva 2014/42/UE

    È richiamata per sottolineare la necessità di una valutazione concreta, fondata sulle circostanze del caso e sugli elementi di prova disponibili, inclusa la sproporzione rispetto al reddito legittimo.

Massime di principio

  • La confisca allargata ex art. 240-bis c.p. richiede cumulativamente la condanna o applicazione della pena per un reato-spia, la titolarità o disponibilità di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica e la mancata giustificazione della loro provenienza lecita.
  • La sproporzione tra il valore dei beni e la capacità reddituale o economica del condannato costituisce un presupposto autonomo e preliminare della confisca allargata, che deve essere specificamente indicato e dimostrato dalla pubblica accusa.
  • L'onere di allegazione del condannato circa la provenienza lecita dei beni sorge soltanto dopo che l'accusa abbia fornito una specifica dimostrazione della sproporzione; la mera mancata giustificazione della provenienza non è sufficiente in assenza di tale presupposto.
  • La confisca allargata non può essere utilizzata per colpire automaticamente il profitto del reato oggetto della condanna, poiché la confisca del profitto e la confisca ex art. 240-bis c.p. operano su piani distinti e non possono essere sovrapposte.
  • In sede esecutiva, la richiesta di confisca allargata deve individuare concretamente il bene o il denaro, il suo valore, il rapporto temporale con il reato-spia e le ragioni della sproporzione rispetto ai redditi o al patrimonio lecitamente acquisito.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàConfiscaImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiConfiscaOnere della prova

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