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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19225/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 17/12/2020 che aveva dichiarato intervenuta la prescrizione su alcuni capi, rideterminato le pene e confermato le condanne per bancarotta fraudolenta documentale e altri reati. I motivi censurano, in sintesi: omesso esame di memorie difensive depositate; vizi di motivazione sul rigetto di richieste processuali (differimento udienza, rito abbreviato); carenza e illogicit\'a della motivazione su specifici capi (in particolare sulla sussistenza dell'impossibilit\'a di ricostruzione del patrimonio prevista dall'art. 216 L. fall. e sull'elemento soggettivo); omessa valutazione delle censure relative alla prescrizione; mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; errata valutazione circa la concessione della sospensione condizionale della pena; e vizio motivazionale nella determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi, nella maggior parte, inammissibili (per genericit\'a dei motivi o per mancata devoluzione delle questioni in appello), confermando sostanzialmente le valutazioni di merito della Corte d'appello. Ha invece accolto parzialmente il motivo che contestava la mancata motivazione circa la determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari: ha annullato la sentenza limitatamente a tale punto e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per un nuovo esame su quella specifica determinazione.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art. 23, comma 8 (conv. legge 18/12/2020, n.176)

    Disciplina procedurale emergenziale che consente la requisitoria scritta e rileva sull'eventuale richiesta di discussione orale; nel caso ha consentito la requisitoria scritta del Procuratore generale e ha rilevato mancanza di istanza di discussione orale da parte delle parti.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Limita la materia devoluta alla Corte di cassazione ai motivi dedotti in appello; se l'appello \'\'spezza\'\' la devoluzione (ossia \'\'aspecificit\'a\'\' del gravame), i motivi di cassazione risultano inammissibili.

  • legge fallimentare (L. fall.), art. 216

    Regola la bancarotta fraudolenta documentale richiedendo l'impossibilit\'a di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; la Corte ha ritenuto che le doglianze difensive non avessero devoluto criticamente tale valutazione, che risultava motivata in primo grado e integrata in appello.

  • legge fallimentare (L. fall.), art. 219

    Prevede una circostanza aggravante applicabile in alcune ipotesi fallimentari; la Corte d'appello ha escluso la sua applicazione e la Cassazione ha confermato quella valutazione.

  • codice di procedura penale, art. 129, comma 2

    Stabilisce i casi in cui il giudice pu\'o pronunciare sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato con formula assolutoria quando la non configurabilit\'a del reato o l'inesistenza del fatto emerge dagli atti in modo ictu oculi; norma applicata per spiegare i limiti dell'accoglimento di censure basate su constatazioni immediate.

  • codice di procedura penale, art. 585, comma 4

    Regola l'ammissione di motivi aggiunti in cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi aggiunti fossero inammissibili se fondati su appellazioni generiche.

Massime di principio

  • Un motivo di impugnazione generico e non confrontato con la motivazione di merito \'spezza\' la devoluzione alla Cassazione e determina l\'inammissibilit\'a del ricorso.
  • L\'omesso esame di memorie difensive non basta a fondare il ricorso se le censure substantive non risultano effettivamente devolute o sono generiche: la memoria non può supplire a un motivo d'appello inammissibile.
  • La Corte d'appello pu\'o dichiarare estinto il reato per prescrizione; l\'assoluzione per manifesta inesistenza del fatto ai sensi dell\'art.129 cod. proc. pen. \'\'ictu oculi\'\' richiede che la non configurabilit\'a del reato emerga dagli atti in modo incontestabile.
  • Le valutazioni sulle circostanze attenuanti o sulla concessione della sospensione condizionale della pena richiedono motivazione specifica: la loro mancata motivazione o valutazione specifica rende il motivo impugnatorio pi\'u debole, ma l\'inammissibilit\'a dipende anche dalla corretta devoluzione delle questioni in appello.
  • La determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari deve essere adeguatamente motivata e ancorata a criteri commisurativi; l\'assenza di motivazione su tale punto \'\'lava\'\' la statuizione e comporta annullamento parziale e rinvio per nuovo esame.
  • Chi impugna deve esporre chiaramente e specificamente i punti di doglianza rispetto alla motivazione di merito: il mancato confronto serrato con le ragioni della decisione impugnata espone il ricorrente al rigetto per genericit\'a.

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