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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24783/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Grogu SPV s.r.l., cessionaria da BPER Banca S.p.A. di un portafoglio crediti comprensivo di un mutuo fondiario concesso a favore di Giuseppe Dellisanti e garantito da ipoteca su un immobile poi sottoposto a confisca penale, ha impugnato l'ordinanza del G.i.p. che aveva dichiarato la prevalenza della misura ablatoria sul diritto ipotecario. Il Tribunale aveva ritenuto che mancassero le condizioni di opponibilità del credito del cessionario, richiamando i requisiti desumibili dall'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011: in particolare l'assenza di un affidamento meritevole di protezione, poiché l'istruttoria bancaria precedente l'erogazione del mutuo sarebbe stata carente sulla capacità patrimoniale e reddituale del mutuatario e sul mancato approfondimento delle ragioni dell'entrata in sofferenza del rapporto con altro istituto. Grogu ha contestato, sostenendo che la banca originaria aveva svolto le ordinarie verifiche, che l'ipoteca era iscritta prima della trascrizione della sentenza di confisca, che non vi era correlazione tra il mutuo e attività illecite, che le procedure di prevenzione del riciclaggio erano rispettate e che la buona fede e l'incolpevole affidamento erano dimostrabili; inoltre ha richiamato la corretta applicazione delle norme bancarie (artt. 120-quinquies ss. TUB).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la cessione del credito dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o confisca non è di per sé sufficiente a garantire la soddisfazione del credito da parte del cessionario: il nuovo titolare deve provare la sussistenza originaria della buona fede e dell'incolpevole affidamento secondo i criteri dell'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011. Il Tribunale aveva adeguatamente valutato l'istruttoria bancaria e ritenuto che la Banca Popolare di Bergamo avesse erogato il finanziamento pur sapendo che la somma serviva a estinguere un rapporto gia in sofferenza e senza adeguata verifica dei redditi del mutuatario, fondandosi su dati non comprovati e incoerenti con i redditi dichiarati. Le eccezioni della ricorrente non hanno scalfito la motivazione. È stata confermata la prevalenza della misura ablatoria sull'ipoteca e Grogu è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 52, comma 1, lett. b))

    La norma è stata interpretata nel senso che il cessionario del credito deve provare la sussistenza originaria della buona fede e dell'incolpevole affidamento; tali requisiti sono necessari per far prevalere il credito su misure ablative successive

  • D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (art. 58, cessione in blocco citata)

    La cessione in blocco è qualificata come mera modalità di trasferimento dei crediti che non esonera il nuovo titolare dagli oneri di verifica sulla permanenza dei presupposti di azionabilità del diritto

  • D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (artt. 120-quinquies ss. richiamati dalla ricorrente)

    La ricorrente ha invocato le norme bancarie per sostenere la correttezza dell'operato della banca, ma la Corte ha ritenuto che l'adeguatezza dell'istruttoria debba essere valutata sul piano della prova della buona fede e dell'affidamento; il richiamo non ha capovolto la valutazione sull'insufficienza dell'istruttoria

  • Codice di procedura penale (art. 616)

    La norma è stata applicata per la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • La cessione di un credito garantito da ipoteca dopo la trascrizione di un provvedimento di sequestro o confisca non assicura automaticamente la tutela del cessionario: spetta al cessionario dimostrare la buona fede originaria e l'incolpevole affidamento secondo i criteri dell'art. 52 d.lgs. 159/2011
  • La mera iscrizione dell'ipoteca anteriore alla trascrizione della confisca è un elemento rilevante ma non decisivo: conta la qualità e la completezza dell'istruttoria bancaria che ha condotto all'erogazione del credito
  • Il giudice valuta la completezza dell'istruttoria (verifica della destinazione delle somme, coerenza e prova dei redditi del mutuatario, esistenza di precedenti sofferenze) per decidere se l'affidamento del creditore originario meritasse protezione
  • Il rispetto delle procedure formali o degli adempimenti antiriciclaggio non sostituisce la necessità di adeguate verifiche sostanziali sulla capacità reddituale e sull'assenza di collegamenti con attività illecite
  • Il cessionario dovrebbe conservare e produrre documentazione probatoria esaustiva dell'istruttoria originaria (analisi reddituale, controlli sulla destinazione delle somme, assenza di accordi fraudolenti) per difendere il proprio diritto in casi di beni sottoposti a misure ablative

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