Cassazione Penale, Ordinanza n. 20184/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorrente, già condannato in appello per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nonché per operazioni dolose atte a cagionare il dissesto, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi principali e, con successiva memoria, quattro motivi nuovi. In sintesi ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 649 c.p.p. e dell'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, sostenendo che il giudizio per il delitto di cui al capo E) fosse precluso dal ne bis in idem per la sovrapposizione con un precedente omesso versamento IVA; 2) vizi di violazione di legge e motivazione in ordine alla prova dell'elemento oggettivo e soggettivo delle bancarotte fraudolente documentale e patrimoniali contestate ai capi A) e B)-G), censurando la ricostruzione probatoria dei giudici di merito; 3) vizi sulla dosimetria della pena, lamentando l'illegittimità della quantificazione sanzionatoria e del bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti fallimentari. La memoria ha inoltre chiesto la trattazione orale del ricorso, richiesta ritenuta inammissibile. La Corte ha respinto tutte le censure, ritenendo il primo motivo manifestamente infondato per l'insussistenza di un'identità storico-naturalistica del fatto tra omesso versamento IVA e bancarotta impropria da operazioni dolose, il secondo e i motivi nuovi sulla prova generici e comunque non consentiti in sede di legittimità perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito, e il terzo motivo sulla pena generico e infondato perché la pena era stata motivatamente determinata in relazione alla gravità dei fatti e al danno arrecato ai creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la trattazione orale perché non prevista per i ricorsi assegnati alla Settima Sezione. Sul primo motivo ha affermato che non vi è violazione del ne bis in idem tra omesso versamento IVA e bancarotta impropria mediante operazioni dolose, trattandosi di fatti non identici e di beni giuridici diversi; l'omesso versamento, anzi, poteva costituire il comportamento generatore del dissesto. Sul secondo motivo e sui motivi nuovi relativi alla bancarotta documentale e patrimoniale, ha rilevato la genericità delle doglianze e l'inammissibile richiesta di una nuova valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Sul terzo motivo ha ritenuto corretta la determinazione della pena, già effettuata con bilanciamento equivalente tra attenuanti generiche e aggravanti fallimentari, e non arbitraria rispetto alla gravità dei fatti e al pregiudizio ai creditori. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha escluso il riconoscimento delle spese di parte civile, perché la memoria era tardiva e priva di effettivo contributo dialettico.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, l. fall.
richiamato quale base della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestata
art. 223, commi 1 e 2, n. 2, l. fall.
richiamato quale base della bancarotta impropria e delle operazioni dolose che cagionano il dissesto
art. 219 l. fall.
richiamato per le aggravanti fallimentari e per il bilanciamento con le attenuanti generiche
art. 611 c.p.p.
indicato come base della trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 649 c.p.p.
invocato dal ricorrente sul ne bis in idem, ma ritenuto inapplicabile per assenza di identità del fatto
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
richiamato in relazione al principio del ne bis in idem, interpretato in senso storico-naturalistico
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
richiamato come reato di omesso versamento IVA, ritenuto concorrente con la bancarotta impropria
art. 132 c.p.
richiamato nel motivo sulla dosimetria della pena
art. 133 c.p.
richiamato nel motivo sulla dosimetria della pena
art. 125, comma 3, c.p.p.
richiamato nel motivo sulla motivazione della pena
art. 4, Prot. 7, CEDU
richiamato per delimitare la nozione di identità del fatto ai fini del ne bis in idem
Massime di principio
- Il divieto di bis in idem opera solo quando il fatto storico sia identico in tutti i suoi elementi costitutivi, secondo il criterio della corrispondenza storico-naturalistica basata sulla triade condotta-nesso causale-evento; non basta la mera sovrapposizione della condotta.
- Il concorso tra omesso versamento IVA e bancarotta impropria mediante operazioni dolose è configurabile perché le due fattispecie tutelano beni giuridici diversi, rispettivamente l'interesse erariale e l'interesse dei creditori.
- La deduzione di vizi di motivazione in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova lettura delle prove, poiché il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del compendio probatorio.
- Le censure sulla determinazione della pena sono infondate quando il giudice di merito abbia proceduto al corretto bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e abbia motivato il discostamento dal minimo edittale in relazione alla gravità del fatto e al danno cagionato.
- Nel giudizio di cassazione, la richiesta di trattazione orale è inammissibile quando la forma camerale non partecipata è imposta dalla disciplina applicabile alla sezione di assegnazione.
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