Cassazione Penale, Sentenza n. 12158/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il reato previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 per avere, quale amministratore unico e socia della Cometalf s.r.l., indicato nella dichiarazione 2011 ricavi inferiori a quelli reali e costi fittizi/inesistenti, determinando un'evasione IRES di 481.059,35 euro. Ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) censura sulla applicazione della novella del d.lgs. n. 158/2015 (distinzione tra costi "fittizi" e "inesistenti" e non rilevanza delle violazioni dei criteri di competenza/inerenza/indeducibilità); 2) contestazione dell'applicazione dell'art. 4, comma 1-ter nella formulazione errata (valutazione complessiva vs singola e soglia del 10%); 3) vizio di motivazione nel diniego della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, basato su valutazione della solvibilità dell'imputata, parametro non previsto dall'art. 133 c.p.; 4) esclusione delle attenuanti generiche per precedenti contravvenzionali senza adeguata valutazione degli elementi difensivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i primi due motivi (primo: ricostruzione conforme ai precedenti di questa Corte e accertamento che i costi erano "inesistenti"; secondo: questione non adeguatamente dedotta in appello e priva di riscontro). Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte d'appello ha motivato il rifiuto della conversione della pena su un parametro non pertinente (la presunta mancanza di solvibilità), violando i criteri dell'art. 133 c.p.; perciò la sentenza è stata annullata limitatamente al punto relativo alla conversione della pena e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce. Il quarto motivo (attenuanti generiche) è stato ritenuto inammissibile perché generico e la valutazione dei giudici di merito sui precedenti è insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata. In sintesi la condanna sostanziale è stata confermata, ma la decisione sulla conversione della pena è stata rinviata.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 74/2000
riferimenti a elementi attivi indicati in misura inferiore e ad elementi passivi "inesistenti"
Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 158/2015 il reato si integra per l'indicazione di componenti positivi inferiori al reale, per costi inesistenti (non piu' semplicemente "fittizi") e per la sottofatturazione; non rileva la mera violazione dei criteri di competenza o inerenza quando gli elementi sono oggettivamente esistenti
d.lgs. n. 158/2015
abrogazione dell'art. 7 e introduzione dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 4
Ha introdotto modifiche parzialmente ablulative (jus superveniens favorevole): non si tiene conto, per la configurabilità del reato, della non corretta classificazione di elementi attivi oggettivamente esistenti effettuata in violazione dei criteri di competenza, inerenza e indeducibilità; ha inoltre sostituito la nozione di costi "fittizi" con "inesistenti"
art. 4, comma 1-ter d.lgs. n. 74/2000
nelle discussioni viene richiamata la valutazione "complessiva" o "singolarmente considerata"
La formulazione soggetta a modifiche successive disciplina i casi di non punibilità per valutazioni difformi entro determinate soglie; va applicato il testo piu' favorevole (jus superveniens) se ricorrente
art. 133 cod. pen.
Criteri esclusivi per la conversione di pene detentive brevi in pene pecuniarie: il giudice deve valutare le modalita' del fatto e la personalita' del condannato (anche alla luce dei precedenti); non rientrano tra i parametri la prognosi sulla solvibilita' economica dell'imputato
art. 58, comma 2, L. 24/11/1981 n. 689
La limitazione prevista riguarda le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (semidetenzione, liberta' controllata) e non la pena pecuniaria sostitutiva che non comporta prescrizioni; quindi la valutazione prognostica di inadempimento attiene ad altre misure, non alla pena pecuniaria
Massime di principio
- Se i costi dichiarati risultano privi di qualsiasi documentazione e non si puo' dimostrare l'acquisto (acquisti "in nero" esclusi), essi possono essere qualificati come "inesistenti" e integrare il reato di dichiarazione infedele anche dopo la riforma del 2015
- Dopo la novella del 2015, la semplice violazione dei criteri di competenza o inerenza rispetto ad elementi oggettivamente esistenti non costituisce, di per sé, reato penalmente rilevante; occorre invece che vi sia indicazione di elementi inesistenti o soppressione di ricavi
- In presenza di una norma penale piu' favorevole intervenuta nel corso del processo si applica il principio del jus superveniens: occorre verificare se il fatto accertato rientra ancora nella nuova formulazione della fattispecie
- La conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria va motivata con riferimento ai criteri indicati dall'art. 133 c.p. (modalita' del fatto, personalita' del condannato, precedenti); valutazioni su "solvibilita'" non sono parametro legittimo e possono determinare annullamento con rinvio
- Le decisioni dei giudici di merito sull'applicazione delle attenuanti generiche sono valutazioni di fatto; in Cassazione sono difficilmente modificabili salvo vizio di motivazione evidente o carenza degli elementi considerati
- Questioni e argomentazioni nuove sollevate solo in sede di discussione in appello rischiano di essere considerate inammissibili in cassazione se non adeguatamente dedotte e documentate nei gradi precedenti
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