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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35570/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di supplenza temporanea stipulati, a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005, tra una docente e il Ministero. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto, almeno in parte, l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e aveva condannato l'amministrazione al risarcimento del danno; la Corte d'appello, invece, su impugnazione del Ministero, ha riformato la decisione ritenendo non provato l'uso distorto delle supplenze temporanee, anche perché nei contratti le supplenze non si erano protratte oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico e perché il ricorso introduttivo sarebbe stato generico, privo di specifiche allegazioni sulla natura degli incarichi, sulla data di cessazione, sulla materia insegnata e sull'istituto di assegnazione. La docente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione della direttiva 1999/70/CE e della disciplina interna sul rapporto di lavoro scolastico, sostenendo che gli incarichi riguardavano sempre lo stesso istituto, le stesse materie e contenevano già i dati necessari a dimostrare l'abuso; censura anche la ritenuta tardività e genericità delle allegazioni e la mancata considerazione dei documenti; 2) deduce il diritto alla parificazione retributiva e alla corretta ricostruzione di carriera, con riferimento agli scatti di anzianità; 3) insiste sul risarcimento del danno per la reiterazione oltre il limite dei trentasei mesi, assumendo che i rapporti avessero riguardato sempre il medesimo istituto; 4) contesta il rigetto delle domande di pagamento di retribuzione per i mesi estivi, tredicesima, ferie, permessi e differenze retributive, ritenendo che tali voci dovessero essere riconosciute quantomeno a titolo risarcitorio; 5) censura la statuizione sulle spese di lite, ritenendola eccessiva e chiedendone la compensazione o una diversa liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in sintesi, che il primo motivo mirasse in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, senza rispettare gli oneri di specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti richiamati ai sensi degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.; ha inoltre osservato che l'eventuale denuncia di omesso esame dei documenti non era più proponibile come vizio di legittimità, trattandosi di censura sull'apprezzamento delle prove. La terza censura è stata dichiarata inammissibile perché fondata sul presupposto fattuale, escluso dal giudice di merito, che le supplenze fossero state conferite su posti dell'organico di fatto per sopperire a vacanze dell'organico di diritto. Il secondo e il quarto motivo sono stati ritenuti inammissibili perché relativi a domande e questioni non trattate nella sentenza impugnata e, comunque, non accompagnati da una specifica denuncia di omessa pronuncia o violazione dell'art. 112 c.p.c. Il quinto motivo è stato respinto perché il sindacato di legittimità sulle spese è limitato al rispetto del principio di soccombenza, mentre la compensazione e la quantificazione sono in larga parte rimesse al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito, e che il vizio di omesso esame è oggi circoscritto al mancato esame di un fatto storico decisivo, non all'erroneo apprezzamento delle prove.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e riferibili alla decisione impugnata, nonché la trascrizione o precisa indicazione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure.

  • art. 369 c.p.c.

    Quando la censura si fonda su documenti, il ricorrente deve anche produrli o indicarli in modo da consentirne l'agevole reperibilità, trattandosi di onere distinto dall'allegazione richiesta per l'ammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    La sua violazione va dedotta specificamente quando si intenda denunciare un'omessa pronuncia del giudice di merito su una domanda o eccezione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata notificata alle parti per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • direttiva 1999/70/CE

    È richiamata dalla ricorrente per sostenere l'abusività della reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico.

  • Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    La clausola 4 riguarda la non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato; la clausola 5 concerne il divieto di abuso nella reiterazione dei contratti a termine.

  • d.lgs. n. 297 del 1994

    È invocato dalla ricorrente a sostegno delle proprie pretese sul trattamento del rapporto di lavoro scolastico e sulla ricostruzione della carriera.

  • art. 11 disp. gen.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo significato decisorio.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge non può mascherare una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove: se il giudice di merito ha accertato in fatto l'insussistenza dell'abuso, la censura è inammissibile quando mira solo a ottenere un diverso apprezzamento probatorio.
  • Chi fonda il ricorso su atti o documenti del giudizio di merito deve rispettare rigorosamente gli oneri di specifica indicazione, trascrizione essenziale e localizzazione processuale dei documenti; il mero rinvio agli atti depositati non basta.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare l'erroneo apprezzamento delle prove non legali compiuto dal giudice di merito.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche, complete e riferibili alla decisione impugnata; motivi diretti contro questioni non decise o non trattate nella sentenza sono inammissibili, salvo una puntuale denuncia di omessa pronuncia o della relativa violazione processuale.
  • In tema di spese di lite, il controllo di legittimità è limitato al rispetto del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa; la compensazione e la concreta liquidazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
  • Nel lavoro scolastico a termine, la contestazione dell'abusiva reiterazione richiede allegazioni e prova di circostanze concrete sintomatiche dell'uso distorto della tipologia contrattuale, non la sola ripetizione dei contratti.
  • Le questioni relative alla parità di trattamento economico tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato sono concettualmente distinte dalla tutela contro l'abuso della reiterazione dei contratti a termine e non si confondono sul piano delle censure processuali.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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