Cassazione Civile, Ordinanza n. 15512/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (passeggera)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione di un volo Ryanair da Bordeaux a Parigi del 14 gennaio 2020. In primo grado il Giudice di Pace aveva deciso in senso sfavorevole alla passeggera; in appello il Tribunale di Palermo ha accolto l’impugnazione e ha riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall’art. 5 del regolamento CE n. 261/2004, condannando la compagnia anche alle spese di entrambi i gradi. La passeggera ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55/2014 in relazione all’art. 91 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello avesse liquidato i compensi professionali al di sotto dei minimi tariffari. La controparte ha resistito con controricorso e ha anche evidenziato di avere poi corrisposto alla ricorrente la differenza tra quanto liquidato e il minimo tariffario. La ricorrente ha inoltre lamentato, in via aggiuntiva, la mancata applicazione del parametro medio, censura che la Corte ha ritenuto non scrutinabile in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo nella parte in cui denunciava la liquidazione sotto i minimi tariffari: in assenza di diversa convenzione, quando le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può scendere sotto i valori minimi, che hanno carattere inderogabile. Nel caso concreto, per una controversia di valore fino a euro 1.100,00, il minimo tariffario era pari a euro 332,00, mentre il Tribunale aveva liquidato una somma inferiore. È stata invece dichiarata inammissibile la doglianza relativa alla mancata applicazione del parametro medio, perché la scelta del giudice di collocarsi tra minimo e massimo rientra nel potere discrezionale e non è sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente la Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati, cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e rinviato al Tribunale di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 5 regolamento CE n. 261/2004
è la base normativa del diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo
art. 4 d.m. n. 55/2014
i compensi professionali vanno liquidati secondo i parametri ministeriali
art. 5 d.m. n. 55/2014
concorre alla disciplina dei parametri di liquidazione, che non possono essere derogati in difetto di accordo tra le parti
art. 91 c.p.c.
regola la liquidazione delle spese di lite secondo soccombenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Massime di principio
- In assenza di diversa convenzione tra le parti, la liquidazione dei compensi professionali effettuata secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi previsti, che hanno natura inderogabile.
- La scelta del giudice di liquidare i compensi entro l’intervallo tra minimo e massimo tariffario rientra nel potere discrezionale e non è, di regola, sindacabile in sede di legittimità.
- È censurabile in cassazione la liquidazione delle spese che violi il minimo tariffario inderogabile, mentre non lo è la mera contestazione della misura del compenso scelta all’interno della forbice legale.
- Quando un capo della sentenza è cassato solo in relazione alle spese, il rinvio al giudice di merito riguarda esclusivamente il nuovo esame di quel capo e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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