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Sentenza

Sentenza n. 1294/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza quanto al ricorso n. 248 del 2026: della sentenza n. 128/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 727/2023 del Tribunale di Asti Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.04.2024, notificata il 24.05.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dei seguenti importi, quale contributo per la formazione del docente: € 1.500,00 MACCARONE FRANCESCA LUCIA; € 2.000,00 DATTOLI DAVIDE;€ 2.000,00 BATTISTON MARGARETE; € 2.500,00 CAVALLOTTO MARCO; € 2.000,00 MARCHITTO LAURA ANNARITA; quanto al ricorso n. 328 del 2026: della sentenza n. 37/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 6543/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.01.2025, notificata il 17.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente; quanto al ricorso n. 334 del 2026: della sentenza n. 283/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 223/2024 del Tribunale di Biella Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.12.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 4.500,00, quale contributo per la formazione del docente; quanto al ricorso n. 335 del 2026: della sentenza n. 1713/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 7332/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.06.2024, notificata il 01.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente; quanto al ricorso n. 339 del 2026: della sentenza n. 1496/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 6702/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.06.2025, notificata il 12.06.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice del lavoro, recanti la condanna del Ministero all'accredito sulla Carta Elettronica del Docente di somme a titolo di contributo per la formazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto cinque distinti giudizi di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di sentenze passate in giudicato emesse da Tribunali del lavoro, con le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente importi variabili, dovuti a titolo di contributo per la formazione. Nel corso dei giudizi, riuniti dal TAR per ragioni di connessione e serialità, i ricorrenti hanno depositato una nota attestante l'integrale pagamento da parte dell'amministrazione delle somme dovute in forza dei titoli giudiziali.

La decisione

Il TAR ha riunito i procedimenti e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa dei ricorrenti risultava integralmente soddisfatta mediante il pagamento delle somme dovute. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero in applicazione del principio di causalità, considerando la serialità del contenzioso, la ridotta complessità dell'attività difensiva e la riunione delle cause nella fase decisionale. Il Ministero è stato condannato al pagamento complessivo di euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre accessori, in favore dei ricorrenti in solido, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La piena soddisfazione della pretesa azionata nel corso del giudizio impone al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando la soddisfazione della pretesa interviene nel corso del giudizio per effetto dell'attività dell'amministrazione, le spese possono essere poste a carico della parte resistente in applicazione del principio di causalità, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
  • Nella liquidazione delle spese di giudizi seriali riuniti possono essere considerate la ridotta complessità dell'attività difensiva e la riunione dei procedimenti nella fase decisionale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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