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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/15

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/15 della Commissione, del 7 gennaio 2016, che approva il programma di controllo della Salmonella nelle galline ovaiole presentato dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia figurante nell'elenco dei paesi terzi da cui le uova da tavola possono essere introdotte nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva il programma di controllo della Salmonella presentato dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per le galline ovaiole e riconosce che esso offre garanzie equivalenti a quelle richieste dal diritto UE. In conseguenza di tale approvazione, la Commissione consente l'importazione di uova da tavola da tale paese terzo e modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per aggiornare l'elenco dei paesi autorizzati. L'autorizzazione resta limitata alle uova destinate al consumo umano, mentre per le carni di pollame si rinvia a una successiva valutazione sanitaria.

Approva il programma di controllo della Salmonella nelle galline ovaiole dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e aggiorna l'elenco dei paesi terzi autorizzati all'importazione di uova da tavola nell'UE.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di uova da tavola destinate al consumo umano provenienti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nonché al riconoscimento del relativo programma nazionale di controllo della Salmonella nei branchi di galline ovaiole della specie Gallus gallus. Non autorizza, in questa fase, l'importazione di carni fresche di pollame da tale paese terzo, in attesa di un audit dell'Ufficio alimentare e veterinario. Modifica inoltre l'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 per la voce relativa a tale paese terzo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Approvazione del programma di controllo della Salmonella e modifica dell'elenco per l'importazione di uova da tavola dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/15 della Commissione interviene nel quadro delle norme UE sulle importazioni di prodotti di origine animale e sul controllo della Salmonella nel pollame. La Commissione approva il programma di controllo presentato dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per le galline ovaiole e, conseguentemente, aggiorna il regolamento (CE) n. 798/2008, includendo tale paese terzo tra quelli autorizzati per l'importazione di uova da tavola nell'Unione.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento si fonda, in particolare, sulla direttiva 2002/99/CE, sul regolamento (CE) n. 2160/2003 e sul regolamento (CE) n. 854/2004. I considerando chiariscono che il regolamento (CE) n. 798/2008 disciplina l'elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui possono essere importati e transitare nell'Unione il pollame e i prodotti a base di pollame, nonché le relative condizioni di certificazione veterinaria.

Valutazione del programma di controllo della Salmonella

Ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003, l'ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi da cui possono essere importate uova da tavola è subordinata alla presentazione di un programma di controllo della Salmonella che offra garanzie equivalenti a quelle previste per i programmi nazionali degli Stati membri. La Commissione ritiene che il programma presentato dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia soddisfi tale requisito e lo approva espressamente per i branchi di galline ovaiole della specie Gallus gallus.

Autorizzazione limitata alle uova da tavola

La Commissione precisa che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha chiesto anche l'autorizzazione all'esportazione di uova e carni di pollame, ma, in questa fase, l'approvazione è limitata alle uova destinate al consumo umano. La limitazione è motivata dal fatto che le prescrizioni sanitarie per le carni fresche di pollame sono più rigorose e che un audit dell'Ufficio alimentare e veterinario è previsto per il 2016 per una valutazione completa della qualifica sanitaria e delle condizioni di importazione delle carni di pollame.

Modifica del regolamento (CE) n. 798/2008

L'articolo 2 rinvia all'allegato del regolamento, che sostituisce la voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Nell'allegato, il paese è identificato con il codice ISO MK e con il codice MK-0, con descrizione "l'intero paese", e risulta associato ai certificati veterinari e alle indicazioni di idoneità previste dalla tabella del regolamento modificato.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In tal modo, la modifica dell'elenco dei paesi terzi produce effetti uniformi nell'ordinamento dell'Unione.

Disposizioni principali

Approvazione del programma di controllo della Salmonella

Ai sensi dell'articolo 1, il programma di controllo presentato dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 è approvato per quanto riguarda la Salmonella nei branchi di galline ovaiole della specie Gallus gallus.

Aggiornamento dell'elenco dei paesi terzi autorizzati

L'articolo 2 dispone la modifica della voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento. La modifica consente l'inserimento del paese terzo tra quelli da cui sono ammesse le importazioni di uova da tavola nell'Unione.

Limiti dell'autorizzazione e motivazione sanitaria

Dai considerando risulta che l'autorizzazione è limitata alle uova destinate al consumo umano, in attesa di un audit dell'Ufficio alimentare e veterinario per una piena valutazione della qualifica sanitaria relativa al pollame e delle condizioni per l'importazione di carni di pollame. La Commissione richiama inoltre che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è inserita nell'elenco della decisione 2011/163/UE e dispone di un piano di sorveglianza dei residui approvato per le uova.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarecontrolli veterinariimportazioni di prodotti di origine animale

Testo integrale

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