Regolamento (UE) 2016/13
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/13 della Commissione, del 6 gennaio 2016, recante duecentoquarantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE delle persone associate ad Al-Qaeda contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. La modifica discende da decisioni del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU e comporta l’aggiornamento di dodici voci dell’elenco, con integrazione di dati identificativi, alias, indirizzi e ulteriori informazioni. Inoltre, una voce viene espunta dall’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’immediata efficacia delle misure restrittive.
Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 aggiornando l’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di capitali e risorse economiche per associazione con Al-Qaeda, e depenna una voce dall’elenco.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità iscritti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè ai soggetti nei confronti dei quali operano le misure restrittive dell’Unione consistenti nel congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Nel caso concreto interviene solo sull’elenco delle persone fisiche, modificando alcune voci e cancellandone una. L’effetto territoriale è quello proprio di un regolamento UE: obbligatorietà in tutti gli Stati membri e applicazione diretta, con efficacia dal giorno della pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/13 della Commissione
Il regolamento costituisce la duecentoquarantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002, atto cardine del sistema UE di misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda. La Commissione interviene per dare attuazione agli aggiornamenti decisi dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 dicembre 2015, precisando che l’adeguamento dell’elenco deve produrre effetti immediati per preservare l’efficacia delle misure di congelamento.
Contesto e finalità
Il regolamento (CE) n. 881/2002 contiene, nell’allegato I, l’elenco dei soggetti destinatari del congelamento di capitali e risorse economiche. La Commissione rileva che dodici voci dell’elenco devono essere modificate in seguito a decisioni del Comitato per le sanzioni del CSNU; per questa ragione il regolamento di esecuzione aggiorna le informazioni identificative e, in un caso, rimuove un nominativo dall’elenco.
Base giuridica
L’atto è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5. Tali riferimenti consentono alla Commissione di adeguare l’allegato contenente l’elenco dei soggetti interessati dalle misure restrittive.
Oggetto della modifica
L’intervento è circoscritto all’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- Sono sostituite dodici voci nell’elenco delle persone fisiche.
- Le sostituzioni aggiornano dati come alias, date e luoghi di nascita, cittadinanza, indirizzi, numeri di documento o tessera di razionamento, nomi dei familiari e indicazioni su foto/impronte disponibili per l’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU.
- È cancellata la voce di Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin).
Contenuto delle voci aggiornate
Le persone interessate dalle sostituzioni sono, in sintesi, le seguenti:
- Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi
- Mohammad Tahir Hammid Hussein
- Ata Abdoulaziz Rashid
- Farhad Kanabi Ahmad
- Ibrahim Mohamed Khalil
- Najmuddin Faraj Ahmad
- Akram Turki Hishan Al-Mazidih
- Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih
- Muthanna Harith Al-Dari
- Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai
- Abu Mohammed Al-Jawlani
- Tarkhan Ismailovich Gaziev
Per ciascuna voce il regolamento aggiorna o integra gli elementi identificativi necessari all’esatta individuazione del soggetto ai fini dell’applicazione del congelamento dei beni.
Effetti giuridici e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, senza periodo transitorio. La scelta dell’immediata entrata in vigore è espressamente motivata dall’esigenza di garantire l’efficacia delle misure restrittive. Come ogni regolamento UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sia modificato in conformità all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda l’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di capitali e risorse economiche, con sostituzione di varie voci per aggiornare dati anagrafici, alias, indirizzi, numeri di identificazione nazionale, foto e ulteriori informazioni.
Voci modificate nell’elenco delle persone fisiche
L’allegato sostituisce le voci relative a: Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi; Mohammad Tahir Hammid Hussein; Ata Abdoulaziz Rashid; Farhad Kanabi Ahmad; Ibrahim Mohamed Khalil; Najmuddin Faraj Ahmad; Akram Turki Hishan Al-Mazidih; Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih; Muthanna Harith Al-Dari; Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai; Abu Mohammed Al-Jawlani; Tarkhan Ismailovich Gaziev. Le modifiche aggiornano e precisano le informazioni identificative rilevanti ai fini dell’applicazione delle misure restrittive.
Depennamento di una persona fisica dall’elenco
L’allegato dispone la cancellazione della voce relativa a Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin) dall’elenco delle persone fisiche soggette a misure restrittive.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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