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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/20

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/20 della Commissione, dell'8 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati nell'allegato per specifiche combinazioni di codice NC e paese d'origine. L'atto si fonda sulla normativa dell'OCM agricola e sulla disciplina applicativa del settore degli ortofrutticoli freschi, ed entra in vigore immediatamente alla pubblicazione.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, per specifici codici NC e per le origini/paesi terzi ivi indicati. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore ortofrutticolo. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/20 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto si inserisce nella disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua il meccanismo previsto per il settore degli ortofrutticoli freschi, con fissazione giornaliera basata su dati variabili.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, il quale contiene i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi elencati nell'allegato XVI, parte A. Il considerando evidenzia che il valore forfettario viene calcolato ogni giorno feriale ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 1, sulla base di dati giornalieri variabili.

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di specifici prodotti ortofrutticoli freschi individuati per codice NC e per origine geografica nell'allegato. I valori sono espressi in EUR/100 kg e servono come parametro per il calcolo del prezzo di entrata, con effetti nei confronti degli operatori che importano tali merci nell'UE. Il codice "ZZ" indica "altre origini".

Dispositivo principale

L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato del regolamento per la determinazione dei valori forfettari all'importazione applicabili ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'allegato contiene, tra gli altri, i valori per prodotti classificati nei codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con differenziazione per paesi terzi quali EG, IL, MA, TR, JM, CL, US e CN.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Base normativa e funzione del valore forfettario

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari all'importazione sono fissati dalla Commissione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011.

Fissazione dei valori per i prodotti interessati

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli elencati nell'allegato del presente regolamento, espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC e codice del paese terzo di origine.

Decorrenza e applicabilità diretta

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Elenco dei prodotti e delle origini in allegato

L'allegato riporta i valori per diversi codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per origini quali EG, IL, MA, TR, JM, CL, US, CN e il codice ZZ per 'altre origini'.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofrutta

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