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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/14

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/14 della Commissione, del 6 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione fissa, per un dato giorno, i valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata. La misura si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e della disciplina applicativa del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono riportati in un allegato per ciascun codice NC e per i paesi terzi interessati, con applicazione immediata dalla data di pubblicazione.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, per le specifiche combinazioni di codice NC e paese terzo/origine ivi indicate. Il regolamento rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore ortofrutticolo; il codice "ZZ" indica "altre origini". È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/14 della Commissione: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento fissa i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli freschi. Si tratta di un atto di esecuzione adottato nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e della disciplina tecnica prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Contesto normativo e funzione della misura

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che stabilisce i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. Il considerando evidenzia che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale in base a dati giornalieri variabili; per questo motivo l'atto produce effetti immediati dalla pubblicazione.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento. L'applicazione è circoscritta alle voci della nomenclatura combinata indicate e alle origini/paesi terzi elencati per ciascuna voce. Il codice "ZZ" è utilizzato per indicare le "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata in nota.

Contenuto normativo essenziale

L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione. L'allegato riporta gli importi in EUR/100 kg per diverse combinazioni di codice NC e paese terzo, ad esempio:

  • 0702 00 00: IL 236,2; MA 89,3; TR 120,0; ZZ 148,5.
  • 0707 00 05: MA 87,6; TR 151,3; ZZ 119,5.
  • 0709 93 10: MA 55,7; TR 142,9; ZZ 99,3.
  • 0805 10 20: EG 53,0; MA 65,7; TR 73,6; ZZ 64,1.
  • 0805 20 10: IL 171,2; MA 79,2; ZZ 125,2.
  • 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90: IL 123,7; JM 113,7; MA 86,7; TR 80,3; ZZ 101,1.
  • 0805 50 10: TR 87,4; ZZ 87,4.
  • 0808 10 80: CL 83,4; US 160,9; ZZ 122,2.
  • 0808 30 90: TR 138,5; ZZ 138,5.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e periodi previsti dalla disciplina settoriale, ai fini del prezzo di entrata degli ortofrutticoli.

Fissazione dei valori forfettari

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato. L'allegato contiene importi espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC e origini, tra cui IL, MA, TR, EG, JM, CL, US e il codice ZZ per "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofrutticolidogane

Testo integrale

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