Regolamento (UE) 2016/24
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/24 della Commissione, dell'8 gennaio 2016, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di arachidi dal Brasile, Capsicum annuum e noci moscate dall'India e noci moscate dall'Indonesia e che modifica i regolamenti (CE) n. 669/2009 e (UE) n. 884/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza le misure di controllo per alcune importazioni di mangimi e alimenti a rischio di contaminazione da aflatossine, sulla base dei persistenti casi di non conformità riscontrati negli Stati membri. Introduce l’obbligo di certificato sanitario con esiti di campionamento e analisi per specifiche merci provenienti da Brasile, India e Indonesia, e aggiorna i regimi di controllo previsti dai regolamenti (CE) n. 669/2009 e (UE) n. 884/2014. Sono inoltre previste esclusioni per le partite molto piccole, chiarimenti sulla marcatura dei colli e una precisazione procedurale sul rilascio del trasferimento delle partite verso i posti di controllo designati.
Stabilisce condizioni particolari per l’importazione nell’UE di arachidi dal Brasile, Capsicum annuum e noci moscate dall’India, nonché noci moscate dall’Indonesia, modificando i regolamenti (CE) n. 669/2009 e (UE) n. 884/2014.
Ambito di applicazione
Si applica alle partite di mangimi e alimenti di origine non animale originarie o provenienti dal Brasile, dall’India e dall’Indonesia, in particolare arachidi con o senza guscio, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate, Capsicum annuum e noci moscate. La disciplina riguarda l’importazione nell’Unione e i relativi controlli ufficiali e certificazioni sanitarie. Sono escluse le partite destinate a consumo o uso personale e, per effetto della modifica del regolamento (UE) n. 884/2014, anche le partite di mangimi e alimenti con peso lordo inferiore o uguale a 20 kg. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri e prevede una deroga transitoria per le partite che hanno lasciato il paese di origine prima della sua entrata in vigore.
Condizioni particolari per l’importazione di arachidi, Capsicum annuum e noci moscate
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/24 della Commissione interviene nel quadro della sicurezza alimentare e dei controlli ufficiali sulle importazioni, con riferimento al rischio di contaminazione da aflatossine. La Commissione richiama i risultati dei controlli degli Stati membri che hanno evidenziato persistenti non conformità, giustificando così misure più stringenti per alcune merci provenienti da Brasile, India e Indonesia.
Contesto normativo e finalità
L’atto modifica due regolamenti già esistenti: il regolamento (CE) n. 669/2009, relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014, che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di taluni prodotti alimentari da paesi terzi a causa del rischio aflatossine. La finalità è tutelare la salute umana e animale nell’Unione introducendo garanzie supplementari e aggiornando alcuni profili procedurali e formali.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
Le misure riguardano partite di mangimi e alimenti di origine non animale, in particolare:
- arachidi con guscio, sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate, originarie o provenienti dal Brasile;
- Capsicum annuum, anche interi, tritati o polverizzati, e frutti essiccati del genere Capsicum, originari o provenienti dall’India;
- noci moscate (Myristica fragrans) originarie o provenienti dall’India e dall’Indonesia.
Sono interessati gli operatori che importano tali prodotti nell’UE, nonché le autorità competenti incaricate dei controlli documentali, fisici e di identità. Il regolamento esclude le partite destinate a privati per consumo o uso personali e, per effetto della modifica del regolamento (UE) n. 884/2014, anche le partite con peso lordo inferiore o uguale a 20 kg.
Controlli ufficiali e frequenze di ispezione
Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, mantenendo le merci indicate sotto un regime di controlli accresciuti. Le frequenze riportate sono:
- 10% per le arachidi dal Brasile;
- 20% per Capsicum annuum dall’India;
- 20% per le noci moscate dall’India;
- 20% per le noci moscate dall’Indonesia.
Il testo sottolinea che i controlli ripetuti per sette anni non hanno prodotto un miglioramento sufficiente della situazione di conformità, il che giustifica il mantenimento di un livello elevato di sorveglianza.
Certificato sanitario e analisi di laboratorio
Per le partite rientranti nel regolamento (UE) n. 884/2014, le importazioni sono subordinate a un certificato sanitario che attesti:
- il campionamento del prodotto;
- l’analisi per la ricerca di aflatossine;
- la conformità ai requisiti della normativa dell’Unione.
I risultati degli esami analitici devono essere allegati al certificato. Il regolamento aggiorna inoltre l’elenco delle autorità nazionali abilitate a firmare il certificato, includendo l’autorità brasiliana competente anche per i mangimi e adeguando i riferimenti per Iran, Turchia e Indonesia.
Esenzioni per partite di ridotte dimensioni
Il regolamento introduce una previsione esplicita secondo cui le partite di mangimi e alimenti di peso lordo non superiore a 20 kg non sono soggette al regolamento (UE) n. 884/2014. Il considerando precisa che questa esenzione mira a evitare oneri sproporzionati per partite di rischio molto basso, come quelle destinate a mostre commerciali o campioni commerciali.
Aspetti procedurali e identificazione delle partite
Per ridurre gli oneri amministrativi, è chiarito che quando la partita è costituita da un imballaggio contenente vari piccoli imballaggi o elementi, è sufficiente che il numero di identificazione della partita figuri sull’imballaggio esterno. Non è quindi richiesto che tale numero sia ripetuto su ciascun singolo imballaggio interno.
Inoltre, l’autorità competente del posto di entrata designato può autorizzare il trasferimento della partita a un posto di controllo designato soltanto dopo l’esito favorevole dei controlli e dopo la compilazione delle sezioni pertinenti della parte II del documento comune di entrata, in particolare II.3, II.5, II.8 e II.9.
Entrata in vigore e disciplina transitoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È prevista una disciplina transitoria: le partite di arachidi, Capsicum e noci moscate che abbiano lasciato il paese di origine prima dell’entrata in vigore possono essere importate senza il nuovo certificato sanitario e senza i risultati del campionamento e delle analisi.
Rapporto con gli atti modificati
L’atto opera come regolamento di modifica di due strumenti già in vigore:
- il regolamento (CE) n. 669/2009, quanto al livello accresciuto di controlli ufficiali;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014, quanto alle condizioni particolari di importazione, alle autorità firmatarie, alle esenzioni, alla marcatura delle partite e alla procedura di trasferimento verso il PDI.
In sintesi, il regolamento rafforza il presidio sanitario alle frontiere dell’Unione per specifiche merci ad alto rischio di aflatossine, introducendo un combinato di controlli, certificazione preventiva e precisazioni operative per gli operatori e le autorità di controllo.
Disposizioni principali
Rafforzamento dei controlli su specifiche merci a rischio
Il regolamento modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, mantenendo o aggiornando il livello accresciuto di controlli ufficiali per arachidi dal Brasile, Capsicum annuum dall’India e noci moscate dall’India e dall’Indonesia. Le frequenze dei controlli fisici e di identità indicate nell’allegato sono pari al 10% per le arachidi dal Brasile e al 20% per Capsicum annuum dall’India e per le noci moscate dall’India e dall’Indonesia.
Condizioni particolari di importazione e certificazione sanitaria
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 inserendo nuove categorie di prodotti soggetti a condizioni particolari di importazione: arachidi dal Brasile, Capsicum sp. e noci moscate dall’India, noci moscate dall’Indonesia. Per tali partite è richiesto un certificato sanitario che attesti campionamento, analisi per aflatossine e conformità alla normativa UE, con allegazione dei risultati analitici.
Esenzione per partite di piccole dimensioni
Viene stabilito che il regolamento (UE) n. 884/2014 non si applica alle partite di mangimi e alimenti di peso lordo inferiore o uguale a 20 kg. Il considerando specifica che l’esclusione si aggiunge a quella già prevista per le partite destinate a privati per consumo o uso personali.
Autorità competenti abilitate alla firma del certificato
L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 884/2014 è aggiornato per indicare le autorità competenti autorizzate a firmare i certificati per i prodotti interessati, tra cui il MAPA per il Brasile, il ministero della Sanità e della formazione medica per l’Iran, la direzione generale per gli alimenti e il controllo della Turchia e il ministero dell’Agricoltura per l’Indonesia.
Identificazione della partita sui colli
Se una partita è composta da un imballaggio che racchiude vari piccoli imballaggi o elementi, è sufficiente indicare il numero di identificazione della partita sull’imballaggio esterno contenente tali piccoli imballaggi, senza doverlo riportare su ciascun singolo collo interno.
Trasferimento della partita al PDI e documenti di controllo
L’autorità competente del posto di entrata designato (PED) può autorizzare il trasferimento della partita a un posto di controllo designato (PDI) solo dopo l’esito favorevole dei controlli di cui al paragrafo 2 e dopo la compilazione delle sezioni pertinenti della parte II del documento comune di entrata (II.3, II.5, II.8 e II.9).
Decorrenza ed esenzione transitoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le partite di cui alle lettere i), j) e k) dell’articolo 1, paragrafo 1, che hanno lasciato il paese di origine prima dell’entrata in vigore possono essere importate senza certificato sanitario e senza risultati di campionamento e analisi.
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