Regolamento (UE) 2016/12
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/12 della Commissione, del 6 gennaio 2016, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento chiude un riesame intermedio parziale limitato alla rappresentatività del valore di riferimento utilizzato per adeguare il prezzo minimo all’importazione previsto nell’impegno sui prezzi relativo ai moduli fotovoltaici cinesi. La Commissione conclude che il valore di riferimento esistente resta rappresentativo dell’andamento dei prezzi dei moduli a livello mondiale e che continua a soddisfare l’obiettivo delle misure in vigore. Di conseguenza, non viene sostituito con la sottoserie International Average proposta dal richiedente. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Chiusura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure commerciali dell’Unione relative alle importazioni nell’UE di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle), originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Il regolamento incide sul solo profilo oggetto del riesame: il valore di riferimento usato per l’adeguamento trimestrale del prezzo minimo all’importazione nell’ambito dell’impegno sui prezzi accettato dalla Commissione. Non modifica in via generale le misure antidumping e compensative già in vigore, ma conclude il riesame parziale richiesto su quel meccanismo di riferimento.
Chiusura del riesame intermedio parziale sulle misure per i moduli fotovoltaici cinesi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/12 della Commissione chiude un riesame intermedio parziale riguardante le misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Il procedimento non riguarda l’intero impianto delle misure commerciali, ma soltanto il valore di riferimento usato per l’adeguamento del prezzo minimo all’importazione previsto nell’impegno sui prezzi accettato dalla Commissione.
Contesto normativo e misure in vigore
La Commissione richiama la sequenza delle misure già adottate: il dazio antidumping provvisorio istituito con il regolamento (UE) n. 513/2013, l’accettazione dell’impegno sui prezzi presentato dalla CCCME per conto di un gruppo di produttori esportatori, la successiva istituzione del dazio antidumping definitivo con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e del dazio compensativo definitivo con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013. Vengono inoltre richiamate le decisioni e i regolamenti che hanno confermato, chiarito o revocato in parte l’impegno sui prezzi, definendo l’insieme delle “misure in vigore”.
Oggetto specifico dell’impegno e del riesame
L’impegno sui prezzi prevede che il prezzo minimo all’importazione del prodotto oggetto dell’impegno sia rettificato trimestralmente in funzione dei prezzi internazionali a pronti dei moduli, secondo un valore di riferimento pubblicato da Bloomberg. Nel testo si precisa che il valore di riferimento esistente è la serie Average all, composta dai prezzi a pronti raccolti a livello mondiale, e che Bloomberg pubblica anche due sottoserie: Chinese Average, relativa ai prezzi comunicati dai rispondenti cinesi, e International Average, relativa a tutti gli altri prezzi comunicati.
Motivi della domanda di riesame
Il riesame è stato avviato a seguito della domanda presentata da EU ProSun il 29 gennaio 2015. Il richiedente ha sostenuto che il valore di riferimento esistente non fosse più rappresentativo dell’evoluzione dei prezzi dei moduli, poiché la partecipazione dei rispondenti cinesi sarebbe aumentata in modo significativo e i loro prezzi sarebbero stati storicamente inferiori a quelli degli altri rispondenti. Per questo motivo è stata chiesta la sostituzione del valore di riferimento con la sottoserie International Average, che esclude i prezzi cinesi.
Istruttoria della Commissione
La Commissione, dopo aver informato gli Stati membri e svolto le consultazioni preliminari con il governo cinese, ha aperto il riesame il 5 maggio 2015 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base. Nell’indagine ha inviato un questionario a Bloomberg New Energy Finance, ha invitato i rispondenti a manifestarsi e ha raccolto osservazioni da più parti interessate. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi Bloomberg di Zurigo e Hong Kong.
Valutazione del valore di riferimento esistente
La Commissione esamina la struttura del valore di riferimento pubblicato da Bloomberg e le modalità di calcolo delle serie di prezzi. Viene osservato che i dati sono raccolti e pubblicati su base settimanale, in USD, che il prezzo medio viene calcolato solo con almeno tre quotazioni e che le quotazioni anomale vengono sottoposte a verifica quando deviano oltre il 20% dalla media del periodo selezionato. Viene altresì evidenziato che i rispondenti devono essere attivi nella fabbricazione o nell’acquisto di moduli e che Bloomberg approva preventivamente la loro partecipazione.
Evoluzione della partecipazione dei rispondenti cinesi
La Commissione constata che il numero medio di rispondenti cinesi nel valore di riferimento esistente è aumentato di circa 20 unità, pari al 56%, tra il 2013 e il 2014, mentre il numero medio di rispondenti non cinesi è diminuito di oltre 100 unità, pari al 46%. L’aumento della quota cinese è dunque dovuto sia all’incremento dei partecipanti cinesi sia alla diminuzione degli altri partecipanti. La Commissione osserva inoltre che tale quota è cresciuta fino a rispecchiare meglio la quota della Cina nel mercato mondiale del solare, indicata nel testo come pari al 78% della produzione mondiale nel 2014.
Andamento dei prezzi e rappresentatività delle serie
L’inchiesta mostra che la sottoserie Chinese Average è storicamente inferiore alla International Average, ma che nel periodo considerato entrambe le sottoserie hanno seguito una tendenza analoga. La Commissione respinge quindi l’idea che l’aumento della partecipazione cinese abbia prodotto un effetto distorsivo sostanziale sul valore di riferimento esistente. Al contrario, conclude che l’inclusione dei prezzi cinesi migliora la rappresentatività del parametro, perché consente di riflettere meglio l’evoluzione mondiale dei prezzi dei moduli.
Osservazioni delle parti interessate
La Commissione esamina le osservazioni scritte del richiedente e del governo della Repubblica popolare cinese. Respinge le doglianze di EU ProSun secondo cui l’indice avrebbe subito un calo artificiale o che l’analisi non avrebbe considerato gli effetti della variazione della partecipazione cinese, osservando che le conclusioni si basano sull’intero periodo 2013-2014 e non su trimestri isolati. Respinge anche la richiesta di valutare se l’uso della International Average avrebbe condotto a risultati sostanzialmente diversi, perché tale verifica esulerebbe dall’oggetto del riesame. Le osservazioni cinesi, invece, vengono richiamate come sostegno alla conclusione di chiusura.
Conclusione del procedimento
Alla luce dell’istruttoria, la Commissione afferma che il valore di riferimento esistente è ancora rappresentativo dell’evoluzione dei prezzi dei moduli a livello mondiale e soddisfa ancora l’obiettivo delle misure in vigore. Di conseguenza, il riesame viene chiuso senza modificare il meccanismo di riferimento dell’impegno sui prezzi.
Entrata in vigore e effetti formali
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha natura obbligatoria in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Oggetto e chiusura del riesame
L’articolo 1 dispone la chiusura del riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese.
Base giuridica del riesame
Il provvedimento è adottato sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (regolamento antidumping di base) e dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 597/2009 (regolamento antisovvenzioni di base). Il riesame era stato avviato anche ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base.
Ambito del riesame: valore di riferimento del PMI
Il riesame è circoscritto al valore di riferimento utilizzato per il meccanismo di adeguamento del prezzo minimo all’importazione (PMI) previsto nell’impegno sui prezzi accettato dalla Commissione. La Commissione valuta se il valore di riferimento esistente sia ancora rappresentativo dell’evoluzione dei prezzi dei moduli e quindi idoneo allo scopo delle misure in vigore.
Esito dell’istruttoria
La Commissione conclude che il valore di riferimento esistente resta rappresentativo perché include i prezzi cinesi comunicati dai rispondenti cinesi, la sottoserie Chinese Average e la sottoserie International Average hanno mostrato un andamento simile nel periodo 2013-2014 e la quota dei rispondenti cinesi è aumentata fino a rispecchiare meglio la quota della Cina nel mercato mondiale del solare.
Rigetto della sostituzione con International Average
La richiesta di sostituire il valore di riferimento con la sottoserie International Average, che esclude i prezzi dei rispondenti cinesi, viene respinta perché esula dall’oggetto del riesame e perché l’esclusione dei produttori cinesi non è giustificata alla luce della loro rilevante presenza nel mercato mondiale.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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