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Sentenza

Sentenza n. 811/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 103/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.01.2024.

Giustizia amministrativa202501978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, che riconosceva il diritto all'accredito di un bonus formativo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato, previa notifica al Ministero ai fini dell'esecuzione. Nel corso del giudizio, il Ministero ha documentato di avere accreditato il bonus formativo il 10 marzo 2026, dopo la proposizione del ricorso. La ricorrente non ha contestato tale circostanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione ha eseguito spontaneamente, nel corso del giudizio, l'obbligo derivante dalla sentenza azionata. Tuttavia, ai fini della regolazione delle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: il ricorso era stato necessario perché l'accredito è intervenuto soltanto dopo la sua proposizione. Il Ministero è stato quindi condannato al pagamento di 600 euro, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione esegue integralmente, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l'obbligo derivante dalla sentenza passata in giudicato, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione dell'obbligo dedotto in ottemperanza non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, se l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso e quest'ultimo risultava necessario.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la documentata esecuzione della sentenza da parte dell'Amministrazione, non contestata dalla parte ricorrente, è sufficiente a fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza dell'interesse alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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