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Ordinanza

Ordinanza n. 1957/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603871

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza semplificata del TAR Lazio, Sez. III, che aveva accolto il ricorso di primo grado relativo alla procedura di gara CIG B611997375

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’azienda ospedaliero-universitaria ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia coinvolge plurime tematiche tecniche da esaminare alla luce del principio di equivalenza funzionale. L’appellante ha evidenziato l’esigenza di impedire l’immediata esecuzione della sentenza, considerato il possibile impatto sugli esiti della procedura di gara e il rischio di ulteriori ribaltamenti in sede di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Il Collegio ha ritenuto che le plurime questioni tecniche, in particolare quelle connesse al principio di equivalenza funzionale, richiedano un approfondimento incompatibile con la fase cautelare. Ha inoltre rilevato che l’esecuzione interinale della sentenza avrebbe prodotto significativi effetti sugli esiti della procedura, potenzialmente suscettibili di ulteriori modifiche all’esito del giudizio di merito. Per preservare la res adhuc integra, è stata quindi disposta la sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. La discussione di merito è stata fissata al 12 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base normativa per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando la controversia presenta plurime questioni tecniche che richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza impugnata in attesa della decisione di merito.
  • La sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza è giustificata quando l’esecuzione interinale rischia di incidere significativamente sugli esiti di una procedura amministrativa e di determinare effetti suscettibili di ulteriori e contraddittori ribaltamenti nel giudizio di merito.
  • La tutela cautelare può essere accordata per preservare la res adhuc integra, evitando che l’esecuzione della decisione impugnata alteri irreversibilmente o prematuramente la situazione oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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