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Sentenza

Sentenza n. 1670/2026 - Torino, Sezione 3

PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO: di 2 sentenze rese dai Tribunali di Biella e di Torino, sezione Lavoro e Previdenza (doc. 1-2: sentenze), con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 1.586,55.

Giustizia amministrativa202600779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Torino e del Tribunale di Biella nella parte relativa al pagamento delle spese legali distratte in favore del difensore

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione di due sentenze passate in giudicato, ritualmente notificate, con le quali il Ministero era stato condannato al pagamento delle spese legali in favore del difensore distrattario, per complessivi euro 1.586,55. Dedotta l'inottemperanza dell'Amministrazione, ha chiesto il pagamento delle somme, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese del giudizio. Nel corso del processo il ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Biella, insistendo soltanto per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino, relativa alla somma di euro 359,14.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla sentenza del Tribunale di Biella, poiché la relativa pretesa era stata soddisfatta dall'Amministrazione. Ha invece accolto il ricorso quanto alla sentenza del Tribunale di Torino n. 2441 del 2024, dichiarando l'inottemperanza del Ministero e assegnando un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per il pagamento dell'importo di euro 359,14, detratte eventuali somme già versate, nonché degli ulteriori accessori dovuti, degli oneri di registrazione e delle spese con titolo nella sentenza, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, da calcolare secondo il titolo giudiziale e la legge. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione, poiché il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito e la sua esatta misura deve essere determinata sulla base del titolo, della legge e degli eventuali pagamenti parziali. Ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi sessanta giorni; nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato ove dovuto. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di possibile danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, nella parte in cui contengono obblighi eseguibili nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La soddisfazione sopravvenuta della pretesa durante il giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte ormai eseguita.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni statali dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    artt. 1283 e ss. cod. civ.

    La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate secondo il titolo giudiziale e i parametri legali; i conteggi del creditore non sono vincolanti per l'amministrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio

    Disciplina il contributo unificato nel processo amministrativo, secondo quanto richiamato per la regolazione delle spese.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo contiene un obbligo di pagamento non adempiuto e il termine dilatorio previsto per le amministrazioni statali è decorso.
  • La soddisfazione della pretesa intervenuta nel corso del giudizio comporta la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte eseguita, mentre il giudizio prosegue per gli obblighi ancora inadempiuti.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve assicurare l'attuazione del diritto risultante dal titolo, ma non costituisce né ridetermina autonomamente il credito: l'importo dovuto deve essere ricavato dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; i conteggi della parte non vincolano l'amministrazione se non nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta con poteri sostitutivi necessari all'integrale esecuzione del giudicato; quando l'attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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