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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39402/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello per violazione delle norme processuali (artt. 429, 419, 178, 161 c.p.p.), in particolare perchè il decreto emesso il 05/06/2024 veniva notificato solo il 27/12/2024 al precedente difensore avv. Nadia Grande mentre, già il 19/11/2024, era stata comunicata la nomina del nuovo difensore di fiducia avv. Domenico Chindamo con revoca della precedente. La notificazione tardiva e indirizzata al difensore revocato ha comportato il mancato rispetto del termine minimo di 40 giorni per la comparizione in appello (modificato dall'art.34, comma 1, lett. g) d.lgs. 10/10/2022, n.150 all'art.601 c.p.p.). Si eccepiva inoltre la lesione del diritto di difesa (art.161 c.p.p.) per l'impossibilità di predisporre motivi aggiunti o valutare la rinuncia all'impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha accertato che la nomina del nuovo difensore era intervenuta prima della notificazione e che la notifica effettiva non ha rispettato il termine dei quaranta giorni previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p. (come modificato dal d.lgs. 150/2022). Ha inoltre richiamato la necessità di dedurre tempestivamente tale nullità ai sensi dell'art. 180 c.p.p. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata per violazione del termine di notifica e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per l'ulteriore corso. In sostanza il ricorso è stato accolto con annullamento della sentenza impugnata e rimessione della causa per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

    modificato dall'art. 34, comma 1, lett. g) d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    stabilisce il termine minimo di 40 giorni per la notifica della citazione a comparire in appello; il mancato rispetto integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato

  • art. 180, cod. proc. pen.

    la nullità relativa all'intervento dell'imputato deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti, cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado

  • art. 161, cod. proc. pen.

    tutela il diritto di difesa; la mancata o tardiva notificazione può pregiudicare la possibilità per la difesa di predisporre atti e svolgere attività difensive

  • art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    ha modificato la disciplina dell'art. 601 c.p.p. aumentando il termine minimo a 40 giorni per la notificazione della citazione in appello

  • artt. 429, 419, 178, cod. proc. pen.

    norme procedurali richiamate nel ricorso in relazione alla validità delle notificazioni e dei provvedimenti processuali; utilizzate per contestare la regolarità della citazione e degli atti di udienza

Massime di principio

  • La notificazione della citazione a comparire in appello deve essere indirizzata al difensore effettivamente nominato alla data della notificazione; se il difensore viene sostituito prima della notificazione, la comunicazione deve essere effettuata al nuovo difensore.
  • Il termine di 40 giorni per la comparizione in appello (art. 601, comma 3 c.p.p., come modificato) è inderogabile: la sua violazione integra nullità di ordine generale che può comportare l'annullamento della sentenza di secondo grado.
  • Per far valere la nullità derivante da notifiche irregolari occorre dedurla entro i termini previsti dall'art. 180 c.p.p., ossia prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.
  • Nel sindacato sulla regolarità delle notifiche è essenziale considerare la data effettiva di ricezione e non soltanto la data di emanazione del decreto.
  • Errori di cancelleria (es. invio a persona con nome simile) o comunicazioni tardive al difensore attuale possono costituire vizi tali da pregiudicare il diritto di difesa e giustificare l'annullamento del giudizio.
  • Quando la tardiva o errata notificazione ha impedito l'effettivo esercizio del diritto di difesa (es. impedendo la predisposizione di atti o la valutazione strategica dell'impugnazione), il vizio può essere valorizzato anche alla luce dell'art. 161 c.p.p.

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