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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1659

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 della Commissione del 27 settembre 2022 relativo a prescrizioni equivalenti per l'introduzione nell'Unione di frutti di Citrus sinensis Pers. originari di Israele in considerazione dei rischi posti da Thaumatotibia leucotreta

Normativa europea32022R1659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento riconosce come equivalenti, ai fini dell’ingresso nell’Unione, le prescrizioni fitosanitarie adottate da Israele per i frutti di Citrus sinensis Pers. contro il rischio rappresentato da Thaumatotibia leucotreta. Tale riconoscimento è subordinato al rispetto di un approccio sistemico articolato in controlli nei siti di produzione, negli impianti di imballaggio e prima dell’esportazione, oltre che a specifiche indicazioni nel certificato fitosanitario. Il regime è temporaneo, applicabile fino al 31 maggio 2025, e si innesta nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Prescrizioni equivalenti per l’introduzione nell’Unione di frutti di Citrus sinensis Pers. originari di Israele, in relazione al rischio fitosanitario da Thaumatotibia leucotreta.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione dei frutti di Citrus sinensis Pers. originari di Israele, quando l’operatore intende avvalersi delle prescrizioni equivalenti riconosciute dalla Commissione. Riguarda i siti di produzione e gli impianti di imballaggio in Israele, nonché le autorità fitosanitarie israeliane (NPPO) e le procedure di ispezione e certificazione pre-esportazione. Non disciplina in generale tutti i frutti o tutte le merci vegetali, ma solo i "frutti specificati" e solo in relazione all’organismo nocivo Thaumatotibia leucotreta; si applica dal terzo giorno successivo alla pubblicazione fino al 31 maggio 2025.

Prescrizioni equivalenti per frutti di Citrus sinensis Pers. originari di Israele

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 della Commissione riconosce, in via temporanea, l’equivalenza di un approccio sistemico israeliano per l’introduzione nell’Unione dei frutti di Citrus sinensis Pers. rispetto alle prescrizioni fitosanitarie UE già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. La misura è adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031, con l’obiettivo di prevenire l’ingresso, l’insediamento e la diffusione di Thaumatotibia leucotreta, organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione e incluso tra gli organismi nocivi prioritari.

Contesto e base giuridica

La Commissione prende atto della valutazione del rischio effettuata dall’EFSA sui frutti di Citrus spp. provenienti da Israele e delle raccomandazioni formulate per migliorare l’approccio sistemico nazionale. Considera rilevante la costante conformità delle partite al diritto dell’Unione e conclude che l’approccio adattato da Israele può essere accettato come equivalente alle prescrizioni di cui all’allegato VII, punto 62.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Ambito materiale e soggetti interessati

Il regime riguarda esclusivamente i "frutti specificati", definiti come frutti di Citrus sinensis Pers., originari di Israele. Sono coinvolti i siti di produzione, gli impianti di imballaggio e l’autorità nazionale per la protezione delle piante di Israele (NPPO), che deve registrare e approvare le strutture, comunicare alla Commissione i codici dei siti autorizzati e assicurare i controlli previsti. Il meccanismo opera soltanto ai fini dell’introduzione nell’Unione e non introduce un regime generale per altri prodotti vegetali.

Prescrizioni relative ai siti di produzione

L’allegato stabilisce una serie di requisiti operativi molto dettagliati per la fase di coltivazione e raccolta. I siti devono essere registrati e approvati dalla NPPO; il monitoraggio di Thaumatotibia leucotreta deve avvenire mediante trappole a feromoni, con una densità minima di una trappola ogni 2,5 ettari e almeno due trappole per sito se i siti non sono adiacenti. Devono essere applicati prodotti per la confusione sessuale nei periodi opportuni, almeno nei siti in cui il parassita sia stato confermato nei precedenti periodi vegetativi; se tali misure non sono efficaci, devono essere applicati trattamenti curativi.

Sono inoltre richieste pratiche igienico-sanitarie specifiche, tra cui:

  • rimozione e distruzione immediata dei frutti caduti e infestati;
  • rimozione delle piante ospiti selvatiche dal sito e dalle aree circostanti;
  • eliminazione di tutti i frutti residui al termine del periodo vegetativo.

Le ispezioni ufficiali nei siti di produzione devono essere effettuate almeno due volte al mese da agosto a ottobre e poi una volta alla settimana fino alla fine della raccolta. L’ispezione deve comprendere un campione rappresentativo, tenendo conto delle dimensioni del sito, e un campionamento distruttivo di tutti i frutti sintomatici. Se vengono trovati più di tre frutti infestati, l’esportazione verso l’Unione dal sito interessato è sospesa per cinque settimane e devono essere intensificate le misure di controllo; nelle cinque settimane precedenti la raccolta, il rinvenimento di uno o più frutti infestati comporta l’esclusione dall’esportazione nell’Unione di tutti i frutti provenienti da quel sito. La NPPO può autorizzare la raccolta solo sulla base delle informazioni raccolte durante il periodo vegetativo.

Prescrizioni relative agli impianti di imballaggio

Gli impianti di imballaggio devono essere registrati e approvati dalla NPPO. I frutti devono essere trasportati in modo da prevenire l’infestazione, e devono arrivare privi di terra, altri detriti e foglie. All’arrivo, il personale addestrato deve ispezionare i frutti con un’intensità sufficiente a rilevare almeno un livello di infestazione dell’1 % con affidabilità del 95 %, conformemente alla norma internazionale ISPM 31. Se in questa fase si riscontra anche un solo frutto infestato, tutti i frutti del relativo sito di produzione sono esclusi dall’esportazione verso l’Unione.

Inoltre, almeno il 10 % dei frutti destinati all’Unione deve essere ispezionato durante le diverse fasi di selezione e imballaggio. Tale controllo deve comprendere il campionamento distruttivo dei frutti che presentano sintomi dell’organismo nocivo specificato.

Tracciabilità e controlli finali prima dell’esportazione

Il regolamento richiede la tracciabilità continua tra sito di produzione e impianto di imballaggio. Prima dell’esportazione, il 2 % dei frutti della partita deve essere sottoposto a ispezioni ufficiali per accertare l’assenza dell’organismo nocivo specificato; in presenza di sintomi, è necessario il campionamento distruttivo. La partita deve risultare indenne da Thaumatotibia leucotreta per poter beneficiare del regime di equivalenza.

Certificazione fitosanitaria

L’introduzione nell’Unione sulla base delle prescrizioni equivalenti è subordinata all’accompagnamento della merce con un certificato fitosanitario che riporti i codici dei siti di produzione e una dichiarazione supplementare specifica attestante la conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659. Tale previsione assume rilievo pratico per gli operatori e per i controlli doganali e fitosanitari in frontiera.

Entrata in vigore e durata temporale

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è limitata nel tempo e si estende fino al 31 maggio 2025, al fine di consentirne il riesame. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Riconoscimento dell’equivalenza

Le prescrizioni per l’introduzione nell’Unione dei frutti specificati originari di Israele, contenute nell’allegato del regolamento, sono considerate equivalenti alle prescrizioni particolari previste dall’allegato VII, punto 62.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Definizioni essenziali

Ai fini del regolamento, per "organismo nocivo specificato" si intende Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) e per "frutti specificati" i frutti di Citrus sinensis Pers.

Certificato fitosanitario

Quando i frutti specificati originari di Israele sono introdotti nell’Unione sulla base delle prescrizioni equivalenti, devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario che indichi i codici dei siti di produzione e riporti, nella rubrica "Dichiarazione supplementare", la frase: "La partita è conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 della Commissione".

Prescrizioni per i siti di produzione

I siti di produzione devono essere registrati e approvati dalla NPPO israeliana; l’elenco dei codici deve essere comunicato per iscritto alla Commissione prima dell’esportazione. È richiesto monitoraggio con trappole a feromoni (almeno una trappola ogni 2,5 ettari e almeno due per sito se i siti non sono adiacenti), uso di prodotti per la confusione sessuale e, se necessario, trattamenti curativi. Sono previste pratiche igienico-sanitarie, ispezioni ufficiali almeno due volte al mese da agosto a ottobre e poi settimanalmente fino a fine raccolta, con sospensione dell’esportazione per cinque settimane se in un’ispezione si trovano più di tre frutti infestati; nelle cinque settimane precedenti la raccolta, il ritrovamento di uno o più frutti infestati comporta l’esclusione dall’esportazione nell’Unione.

Prescrizioni per gli impianti di imballaggio

Gli impianti di imballaggio devono essere registrati e approvati dalla NPPO. I frutti devono essere trasportati adeguatamente imballati, privi di terra, detriti e foglie, e ispezionati all’arrivo da personale addestrato con un’intensità tale da consentire almeno il rilevamento di un’infestazione dell’1 % con affidabilità del 95 % secondo la norma ISPM 31. Se durante tale ispezione si riscontrano uno o più frutti infestati, tutti i frutti del relativo sito di produzione sono esclusi dall’esportazione. Inoltre, almeno il 10 % dei frutti destinati all’Unione deve essere ispezionato nelle varie fasi di selezione e imballaggio, con campionamento distruttivo dei frutti sintomatici.

Tracciabilità e controlli prima dell’esportazione

Deve essere garantita in ogni momento la tracciabilità del sito di produzione e degli impianti di imballaggio. Prima dell’esportazione, il 2 % dei frutti della partita deve essere sottoposto a ispezioni ufficiali per verificare la presenza dell’organismo nocivo specificato; in caso di sintomi, è richiesto il campionamento distruttivo, e la partita deve risultare indenne.

Durata di applicazione ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 maggio 2025.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioimportazionisicurezza alimentareagricolturacommercio estero

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